Sintesi
La sede secondaria italiana di una società estera intende costituire un nuovo Gruppo IVA con una controllata italiana, distinto da quello cui partecipano altre società del medesimo gruppo economico, e chiede se rilevi il periodo minimo di controllo rispetto alla successiva istituzione della branch. L’Agenzia esclude il vincolo finanziario con il Gruppo IVA preesistente, poiché nella catena di controllo si interpone una società estera. Riconosce invece il vincolo tra la società estera, della quale la branch è una promanazione, e la controllata italiana detenuta integralmente, consentendo di delineare il distinto perimetro soggettivo.
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