Cassazione, sentenza n. 970 del 17/01/2018
Sentenza n. 970 del 17/01/2018
La contribuente aveva impugnato una cartella per imposta di registro, sanzioni e interessi, deducendo la mancata valida notificazione dei due avvisi di liquidazione presupposti; i giudici di merito avevano respinto il ricorso. La Cassazione ha rilevato che, dopo la pronuncia costituzionale richiamata, in caso di assenza del destinatario occorreva comunicare il deposito del plico mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’omissione rendeva nulla la notifica del primo avviso e gli atti conseguenti: la Corte ha quindi cassato la sentenza, accolto il ricorso originario e annullato la cartella.
- Riscossione
- Imposta di registro
- Contenzioso
- Processo tributario

