Cassazione, sentenza n. 981 del 17/01/2018
Sentenza n. 981 del 17/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 981
- Data
- 17/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava una cartella per diritto annuale camerale, sanzioni e interessi, annullata nei gradi di merito per mancata notificazione di un atto prodromico. Il concessionario sosteneva che la cartella valesse anche come contestazione e intimazione, ma la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava specificamente con le norme e con la ratio della decisione impugnata, spostando l’argomentazione sulla diversa funzione di precetto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese anticipate rimaste a carico della ricorrente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p. 1. Il signor R.C. impugnava la cartella esattoriale emessa dalla società Equitalia Polis s.p.a. relativa alla riscossione del diritto annuale camerale per l'anno 2004, oltre sanzioni ed interessi, deducendone l'illegittimità per la mancata notifica dell'atto prodromico. Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17.
La CPT accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, confermando la prima decisione, ha respinto l'appello proposto dall'ufficio avverso la pronuncia di primo grado.
La CTR ha motivato il proprio deliberato, osservando che, in base al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17 le sanzioni amministrative ed accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competente all'accertamento del tributo, i quali notificano l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e dei criteri da seguire per la determinazione delle sanzioni. In deroga all'art. 16, il disposto dell'art. 17 relativo alla irrogazione immediata, prescrive che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate senza previa contestazione (con l'osservanza delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo), con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.
Secondo la pronuncia dei giudici d'appello, l'art. 17, comma 3 prevede la possibilità di iscrivere a ruolo senza preventiva contestazione o avviso di accertamento le sole sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultanti da liquidazioni eseguite D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis e 36 ter concernenti disposizioni comuni in materia di accertamento di imposte sui redditi.
La società Recupero Crediti srl propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 136/1/2012 del 20.02.2012, affidato ad un unico motivo.
Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione
p.2.1. La società di riscossione ricorrente lamenta, con l'unico motivo, la violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, D.m. n. 54 del 2005, art. 8 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2 bis, ritenendo equiparabile la cartella di pagamento all'atto di contestazione e /o di precetto (come inferibile dall'art. 25 cit. che regola il contenuto della cartella) raffrontando la normativa relativa alla disciplina tributaria con quella codicistica attinente all'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e sostenendo la natura di atto di riscossione e di intimazione di pagamento della cartella esattoriale.
Sulla scorta di detti presupposti, afferma il potere dell'ente impositore di notificare direttamente la cartella senza previa notifica di un atto prodromico, atteso che si versa in ipotesi di omesso pagamento del tributo annuale.
Infine, la ricorrente cita il D.M. 28 giugno 1999 con cui è stato approvato il modello della cartella di pagamento che costituirebbe dunque anche avviso di intimazione.
p. 2.2. Il motivo è inammissibile.
L'intestazione del motivo contempla le disposizioni normative che fondano le argomentazioni valorizzate dai giudici di appello per respingere il gravame dell'ufficio, vale a dire il D.Lgs. n. 4372 del 1997, artt. 16 e 17, il D.M. n. 54 del 2005, art. 8 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2 bis.
Tuttavia, nella illustrazione del motivo la ricorrente non fa alcun riferimento alle norme citate nè prospetta una interpretazione alternativa delle menzionate disposizioni, in contrasto con quanto affermato dai giudici di appello, attribuendo apoditticamente alla cartella la natura di atto di precetto e/o intimazione, questione che esula dal decisum, il quale attiene alla necessità della notifica di un atto prodromico alla cartella.
A fondamento della prospettata tesi, secondo cui la cartella ha la funzione sia di atto di contestazione che di precetto, l'Ufficio invoca il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che si limita a prescrivere il contenuto della cartella – che deve includere l'intimazione ad adempiere con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata – nonchè gli artt. 480 e 482 c.p.c. relativi alla esecuzione forzata (norme codicistiche queste ultime neppure citate nell'intestazione del motivo e prive di correlazione con la questione oggetto della sentenza impugnata).
Alcun riferimento normativo è rinvenibile, nell'esposizione, in merito alla tesi che la cartella relativa a tributi e a sanzioni non debba essere preceduta da un avviso di accertamento o di contestazione, soffermandosi la censura sulla non necessità dell'avviso di mora, che normalmente segue e non precede l'emissione della cartella a cui l'avviso stesso deve essere ritenuto equivalente.
Inoltre, la ricorrente non deduce, nella successiva illustrazione del motivo di ricorso, quale parte della sentenza impugnata sia incorsa in "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., n. 5, nè articola una censura di violazione delle citate norme sostanziali ex art. 360 c.p.c., n. 3, nè sotto il profilo della loro erronea applicazione da parte della Corte territoriale come fattispecie astratte nè sotto il profilo della c.d. sussunzione erronea di una fattispecie concreta sotto tali norme.
Ciò che si articola nell'illustrazione è invece una censura della motivazione della sentenza impugnata per non aver considerato che la cartella contiene anche l'intimazione di pagamento, come se tale dato escludesse di per sè la necessità della notifica dell'atto prodromico e senza alcun riferimento al fatto controverso e decisivo sul quale i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciare.
Al contrario, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta – fra l'altro l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto; risulta pertanto, inammissibile il motivo nel quale il vizio venga solo apoditticamente enunciato nell' intestazione senza precisare in qual modo (se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass. 2002 n.11530; Cass. 2007 n. 5353; Cass. 2013 n. 25044; 2014 n. 4439; 2016 n. 19047).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare – Cass. 2008/17535 – che la palese discordanza fra l'indicazione delle norme violate formulata nella intestazione del motivo e la sua illustrazione, è idonea a determinarne la inammissibilità del motivo proposto, posto che l'illustrazione del motivo deve trovare rispondenza nell'indicazione delle norme violate.
Il motivo è dunque inammissibile.
Le spese anticipate dal ricorrente restano a suo carico.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018
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