Cassazione, sentenza n. 967 del 17/01/2018

Sentenza n. 967 del 17/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
967
Data
17/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva la revocazione di una precedente sentenza che aveva negato il rimborso di IVA e sanzioni pagate per liberare un immobile dall’ipoteca, sostenendo che la Corte non avesse considerato l’intervenuta decadenza dal potere impositivo. La Cassazione ha osservato che la decisione impugnata non dipendeva dalla tempestività della cartella, ma dalla sua mancata impugnazione, e che la questione prospettata non integrava un errore meramente percettivo su un fatto decisivo e non controverso. Il ricorso per revocazione, peraltro carente anche nell’esposizione della vicenda, è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

CHE:

La contribuente D.M., dopo avere esposto di avere provveduto il 20.12.2006 al pagamento dell'importo di un debito tributario portato da una cartella relativa ad iva e sanzioni per liberare un immobile da ipoteca, per quanto tale cartella non le fosse mai stata notificata, e di avere successivamente chiesto il rimborso dell'importo pagato, ottenendo un rifiuto da parte dell'ufficio, che impugnava, evidenziava che tale controversia si era conclusa con la sentenza di questa Corte, sez. 5, n. 15245 del 2012, con cui il collegio decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario contro il diniego di rimborso.

Ricorre in questa sede per revocazione la contribuente contro la suddetta sentenza, asserendo che la stessa si basa su un errore di fatto: la stessa Corte ha, infatti, sostenuto che l'atto è valido pur in difetto di notifica, se il contribuente ne viene a conoscenza entro il termine di decadenza del potere impositivo dell'ufficio, senza avvedersi del fatto che nella specie tale termine era decorso al momento del pagamento; la cartella si riferiva, infatti, all'iva per l'anno di imposta 1991, ma era stata emessa nel luglio 1997, quindi oltre il termine di decadenza che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 3, è quello del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e quindi il 31.12.1996.

Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

CHE:

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, appare difettare del requisito dell'autosufficienza, atteso che lo svolgimento della vicenda, necessario per valutare il contenuto della sentenza impugnata e l'asserito errore di fatto, non emerge in maniera chiara.

In ogni caso, comunque, nella specie, si verte al di fuori dell'ipotesi dell'errore di fatto decisivo che giustifica la revocazione ai sensi dell'art. 391- bis e 395 c.p.c..

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza (da ultimo, Sez. L, n. 27451 del 2013; Sez. 2, n. 18728 del 2017) che l'errore revocatorio è configurabile ove la Corte sia incorsa in "un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto", che – come prescrive l'art. 395 c.p.c. – non deve aver costituito "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso di specie, il cuore della decisione della sentenza impugnata è il concetto per cui se il contribuente riteneva che la cartella fosse illegittima o addirittura inesistente, aveva l'onere di impugnarla. Tale concetto non è espressione di alcun errore di fatto.

L'affermazione secondo cui la nullità della notifica diviene irrilevante se l'atto è conosciuto dal contribuente entro il termine per l'esercizio del potere impositivo – che, nella prospettazione della ricorrente, è l'affermazione affetta da errore di fatto perchè nella specie il termine era decorso – non è, in realtà, dalla sola lettura della sentenza, l'elemento sulla cui base la questione è stata decisa. Essa riguarda il problema della sanatoria della eventuale nullità della notifica e degli effetti sull'atto.

L'elemento decisivo che ha indotto la Corte ad accogliere il ricorso e, decidendo nel merito, a respingere la domanda, è stato, invece, il fatto che la cartella – a maggior ragione se affetta da un vizio – non era stata impugnata.

In altri termini, dalla sentenza della Corte si deduce che la domanda è stata respinta non perchè la cartella è stata ritenuta – nella prospettazione della ricorrente, erroneamente – legittima, ma perchè non è stata oggetto di impugnazione tempestiva.

Non vi è stato, quindi, alcun errore di fatto decisivo.

La spese seguono la soccombenza. Sono, pertanto, a carico della ricorrente e si liquidano in Euro 3.000.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000 oltre contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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