Cassazione, sentenza n. 969 del 17/01/2018
Sentenza n. 969 del 17/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 969
- Data
- 17/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato tardivamente la comunicazione di iscrizione ipotecaria, sostenendo sia la nullità derivante dalla trattazione camerale nonostante la richiesta di pubblica udienza, sia l’impugnabilità dell’ipoteca senza termini per la mancata notifica delle cartelle presupposte. La Cassazione ha escluso il primo vizio perché non era stato indicato alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha inoltre chiarito che, quando l’iscrizione ipotecaria è comunicata, il termine di sessanta giorni decorre da tale comunicazione; poiché il ricorso era stato proposto oltre un anno dopo, ne ha confermato la tardività e lo ha rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXXX s.r.l. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del ricorso col quale la detta società aveva impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria di cui in rubrica.
Equitalia Nord s.p.a. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare il motivo di appello col quale si lamentava che la Commissione di primo grado avesse trattato il ricorso in camera di consiglio, senza considerare l'istanza di trattazione in pubblica udienza.
La censura non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di contenzioso tributario, l'omessa fissazione, nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte, non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l'art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, onde, poichè la discussione della causa nel giudizio d'appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte, per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (Cass., Sez. 5, n. 2948 del 10/02/2006; nello stesso senso, Sez. 5, n. 2948 del 10/02/2006); in ogni caso, è stato affermato da questa Corte che la nullità derivante dalla trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza in tal senso di una delle parti ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33 pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 D.Lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (Cass., Sez. 5, n. 3559 del 16/02/2010).
Il Collegio condivide i principi sopra richiamati, osservando che la preferenza accordata dal legislatore processuale al rito camerale (salvo che vi sia apposita istanza con la quale la parte chiede l'udienza pubblica) è dettata da esigenze di economia processuale e dall'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo; cosicchè la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass., Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017; Sez. 5, n. 3559 del 16/02/2010).
Nella specie, non avendo la parte dedotto alcun concreto pregiudizio derivato dalla trattazione del ricorso con rito camerale, piuttosto con udienza pubblica, la censura deve essere rigettata.
2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso che l'iscrizione ipotecaria fosse sempre impugnabile, senza alcun termine di decadenza e per avere, altresì, omesso di considerare che la mancata notificazione delle cartelle presupposte consentiva in ogni momento di impugnare l'iscrizione ipotecaria.
Anche questo motivo è infondato.
Com'è noto, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e-bis), include l'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili.
Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6 secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e della L. n. 212 del 2000, art. 17 secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionarie di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.
Ora, il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perchè lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione (Cass., Sez. 5, n. 21852 del 28/10/2016). Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che solo nel caso in cui la comunicazione dell'iscrizione di ipoteca non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso la detta iscrizione nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza; quando, invece, la comunicazione abbia avuto luogo, il termine per impugnare decorre dalla data dell'avvenuta comunicazione.
Ciò posto, va osservato che, nella specie, la notificazione dell'iscrizione è stata eseguita il 25/02/2008. Essendo stato il ricorso proposto solo nell'aprile 2009, ben oltre il termine di legge, esattamente i giudici di merito ne hanno ritenuto la tardività.
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

