Cassazione, sentenza n. 977 del 17/01/2018
Sentenza n. 977 del 17/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 977
- Data
- 17/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti contestavano avvisi che, disattendendo le variazioni proposte mediante DOCFA, avevano ripristinato la categoria catastale originaria e attribuito una maggiore rendita. La Corte ha precisato che la sola indicazione di consistenza, categoria e classe basta quando restano invariati i fatti dichiarati; se invece l’Ufficio ne offre una valutazione divergente, deve specificare le differenze riscontrate, senza poter integrare la motivazione in giudizio. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata e gli avvisi annullati con decisione nel merito.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p. 1. B.A., C.M.T., M.G. (in persona del tutore), R.B. e S.P. propongono tre articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 102/22/11 del 16 dicembre 2011. Sentenza con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento con i quali l'agenzia del territorio – disattendendo la variazione dalla originaria categoria A/1 alla categoria A/2, così come da essi proposta con procedura Docfa nel febbraio 2008 – confermava la classificazione originaria, provvedendo all'attribuzione di maggior rendita catastale; ciò con riguardo alle unità immobiliari ricomprese in un edificio condominiale sito in (XXXXX), delle quali essi ricorrenti erano proprietari.
Nel decidere sugli appelli riuniti proposti dai contribuenti, la commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – gli avvisi di accertamento in oggetto fossero sufficientemente motivati, in quanto recanti l'indicazione della consistenza, categoria e classe accertata dall'ufficio, nonchè del criterio astratto da quest'ultimo adottato nella riclassificazione; – i presupposti della variazione di categoria da Al ad A2, così come dedotti dai contribuenti, non trovassero riscontro: nè sotto il profilo del deperimento dell'immobile dovuto al tempo, nè sotto il profilo della affermata diversa distribuzione degli spazi interni.
Resiste con controricorso l'agenzia del territorio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
p. 2. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, art. 3 e art. 24 Cost.; nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento opposti, nonostante che tali avvisi non rispondessero agli indicati parametri normativi, perchè privi dell'indicazione dei dati fattuali e degli elementi di diritto che avevano condotto l'amministrazione ad attribuire agli immobili in questione la categoria Al. Nè i presupposti omessi potevano desumersi da quanto allegato dall'ufficio nel corso del giudizio, stante la preclusione per i ricorrenti di formulare, in corso di causa, nuovi motivi di opposizione; con conseguente pregiudizio del loro diritto costituzionale di difesa. La motivazione della commissione tributaria regionale doveva, inoltre, ritenersi carente perchè apoditticamente basata su un rilievo – la circostanza che gli avvisi in oggetto fossero consequenziali alla proposta di rettifica operata dai singoli proprietari con la procedura Docfa – del tutto ininfluente.
Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti lamentano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione della normativa concernente i requisiti e le procedure di estimo e classificazione catastale (D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 1; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8; D.M. 2 agosto 1969) e degli artt. 3 e 53 Cost.; nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto fondato il classamento A1 senza verificare il ricorso, nella concretezza della fattispecie, di tutti i parametri regolamentari che presiedono, ex art. 8 cit., alla corretta individuazione della categoria e della classe di spettanza degli immobili, con speciale riguardo al fattore edilizio. Inoltre, la commissione tributaria regionale non aveva considerato che gli immobili in oggetto non potevano ritenersi signorili, perchè privi delle caratteristiche degli immobili di lusso di cui alla tabella allegata al citato D.M. 2 agosto 1969; il che si risolveva altresì nella violazione del principio di capacità contributiva ed in quello di uguaglianza, risultando che fabbricati del tutto analoghi siti in (XXXXX) fossero stati invece regolarmente censiti nella proposta categoria A2. La commissione tributaria regionale aveva poi adottato una motivazione carente e superficiale in ordine alla asserita legittimità del ripristino dell'originaria classificazione A1, costituente fra l'altro l'esito del mancato espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti lamentano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale, di fatto, sovvertito la regola dell'onere probatorio, ponendo a loro carico l'onere di dimostrare la illegittimità del classamento operato dall'ufficio, mentre era se mai quest'ultimo a dover provare il fondamento costitutivo della pretesa. Nè il giudice di appello aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi di segno contrario al classamento A1 che essi ricorrenti avevano pur tuttavia dedotto in giudizio, e che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto approfondire con l'espletamento di una opportuna, se non indispensabile, consulenza tecnica d'ufficio.
p. 3.1 E' fondato, con effetto assorbente delle ulteriori censure, il primo motivo di ricorso.
L'indirizzo di legittimità in punto motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti a procedura Docfa è andato consolidandosi, nel senso che: "qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati"; là dove, in caso contrario – e cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi dì fatto indicati dal contribuente – "la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (da ultimo, Cass. ord. 12497/16).
Si tratta di orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. 23237/14, la quale (richiamando Cass. ord. 3394/14) ha affermato che: "in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata – ancorchè sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa".
Nel farsi carico di alcune precedenti pronunce in materia, Cass. 23237/14 cit. ha rilevato come il principio così da essa accolto "contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dalla ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui, in ipotesi d'attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura Docfa, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto"; posto che quest'ultimo indirizzo deve trovare applicazione solo nel caso in cui "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso". Diversamente deve però avvenire allorquando "la rendita proposta con la Dofca non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente"; ipotesi in cui "l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica del classamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l'enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l'ambito dell'eventuale futuro giudizio".
p. 3.2 Nel caso in questione la commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo che gli avvisi di accertamento opposti dovevano ritenersi congruamente motivati perchè contenenti l'indicazione "della consistenza, categoria e classe accertata dall'ufficio". L'ulteriore contenuto motivazionale degli avvisi in esame – così come riportato, per autosufficienza, in ricorso: pag. 13 – si esauriva nell'indicazione del criterio astratto ("metodologie comparative") utilizzato dall'ufficio, sul dichiarato presupposto che ciò si ponesse "in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale".
Nè le metodologie comparative nè gli immobili assunti in comparazione venivano meglio specificati; nessun reale elemento motivazionale mirato sulla concretezza della fattispecie poteva, del resto, di per sè desumersi dalla mera citazione della normativa generale di riferimento.
Orbene, come si evince dal su riportato orientamento di legittimità, questo livello di motivazione non poteva ritenersi sufficiente; dal momento che gli avvisi di accertamento in questione disattendevano la proposta variazione in categoria A2 proprio sulla base di una divergente valutazione degli elementi di fatto addotti dai contribuenti con procedura Docfa, e costituiti dall'asserito deterioramento degli immobili; dalla mancanza in essi delle caratteristiche tipologiche di lusso e, comunque, legittimanti il classamento di signorilità A1; dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni.
Va poi detto che, a sostegno della congruità motivazionale degli avvisi di accertamento in esame, non poteva la commissione tributaria regionale fare richiamo nè alla circostanza che si trattasse, nella specie, di ripristino della classificazione originaria Al intervenuto in via "consequenziale alle denunce di rettifica fatte dai singoli proprietari attraverso la procedura Docfa"; nè alla ritenuta infondatezza, nel merito, della proposta classificazione A2, così come risultante dai contrari elementi forniti (anche all'esito di sopralluogo) dall'ufficio.
Per quanto concerne il primo aspetto, l'indirizzo interpretativo di cui si è dato conto concerne proprio l'attività di accertamento posta all'esito di procedura Docfa. Sicchè la natura partecipativa di quest'ultima non esimeva comunque l'ufficio da dare compiutamente conto dei motivi per cui esso aveva ritenuto di disattendere gli elementi di fatto addotti dai contribuenti a sostegno del passaggio da A1 ad A2; e tale onere di compiuta motivazione non veniva meno per il solo fatto che la divergenza fattuale così ravvisata determinasse il ripristino della classificazione originaria. Ripristino che risultava essere qui stato comunicato, ma non anche motivato, secondo i su indicati parametri interpretativi.
Per quanto concerne il secondo aspetto, i profili di affermata infondatezza della richiesta dei contribuenti non potevano che concernere – appunto – il merito della vicenda; così da attingere, se mai, alla prova dei presupposti della diversa classificazione, non anche al diverso e preliminare aspetto della 'motivazionè degli avvisi. Aspetto, quest'ultimo, che doveva essere vagliato esclusivamente sulla base degli avvisi stessi, prima ed indipendentemente dagli elementi dimostrativi eventualmente conseguiti nel corso del giudizio (Cass. 23237/14 cit., ed altre). Chè proprio ed esclusivamente sul tenore motivazionale degli avvisi dovevano i contribuenti basarsi, con effetto preclusivo di successive diverse doglianze, nella formulazione dei motivi di opposizione.
Ne segue, in definitiva, l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento dei ricorsi introduttivi ed annullamento degli avvisi di accertamento opposti.
Le spese processuali vengono interamente compensate, stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità, sul quale la presente decisione si basa.
P.Q.M.
LA CORTE – accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie i ricorsi introduttivi dei contribuenti ed annulla gli avvisi di accertamento opposti;
– compensa le spese di legittimità e merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018
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