Cassazione, sentenza n. 980 del 17/01/2018
Sentenza n. 980 del 17/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 980
- Data
- 17/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale versate per un trasferimento immobiliare stipulato il giorno di pubblicazione del decreto che aveva abrogato il precedente trattamento agevolato. La Corte ha interpretato la disposizione transitoria introdotta in conversione come norma speciale riferita a tutti gli atti compiuti quel giorno secondo la disciplina previgente, non soltanto alle relative sanzioni. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accolto la domanda originaria, compensando integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p.1. La società Costruzione XXXX s.r.l., in persona del l.r., avanzava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso, avente ad oggetto il versamento integrativo di imposta relativa all'atto di trasferimento immobiliare stipulato in data 4.07.2006, sul presupposto di aver corrisposto, oltre all'imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta in base alla normativa vigente, pari ad Euro 17.078,00, anche l'importo di Euro 167.082,00 su sollecitazione del notaio, nell'incertezza della applicabilità o meno del regime introdotto con D.L. n. 223 del 2006 convertito in L. n. 248 del 2006.
Avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione, la società proponeva ricorso alla CTP per ottenere la ripetizione della somma versata e non dovuta.
La CTP di Varese, dinanzi alla quale era stato formulato analogo ricorso, riuniti i giudizi, li rigettava, ritenendo che il disposto di cui alla L. n. 248 del 2006, art. 40 bis riguardasse il differimento dell'entrata in vigore del decreto Bersani per le sole sanzioni previste.
Avverso la sentenza di primo grado, la società interponeva gravame reiterando le medesime difese svolte in primo grado, proponendo rilievi critici alla ricostruzione interpretativa offerta dai primi giudici.
La società propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 57/26/11 del 18.05.2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, rigettava l'appello, sostenendo che il D.L. n. 233 del 2006, art. 36, comma 15 ha abrogato della L. n. 3887 del 2000, l'art. 33, comma 3 con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e non dal giorno successivo.
Motivi della decisione
p.2.1. La società ricorrente lamenta, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 223 del 2006, art. 40 bis convertito in L. n. 248 del 2006, avendo la C.T.R. della Lombardia erroneamente ritenuto che l'art. 40 bis citato riguardasse gli aspetti sanzionatori correlati alla violazioni della nuova disciplina, trascurando di rilevare che la norma menzionata si riferisce invece a tutte le disposizioni del decreto, a nulla rilevando che l'art. 36, comma 15 stabilisca, quale dies a quo per l'efficacia dell'abrogazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 la data di entrata in vigore del decreto Bersani.
Il motivo è fondato.
La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 che prevedeva che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, erano soggetti all'imposta di registro dell'i per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento, è stato abrogato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15. Detta ultima disposizione prosegue prescrivendo che "Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Successivamente, la legge di conversione ha introdotto una norma transitoria, l'art. 40 bis, secondo il quale "Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Escluso che, per l'applicazione delle disciplina previgente, sia necessaria una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (v. Cass. 2011 n. 23588, la quale ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto al rimborso della differenza tra l'imposta di registro nella misura ordinaria, applicata dall'Ufficio, e quella ridotta prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati, non avendo dichiarato il contribuente, al momento della stipula dell'atto di compravendita, di volersi avvalere delle predette agevolazioni), occorre esaminare l'antinomia delle norme.
Tradizionalmente, i conflitti tra norme si inseriscono nella tematica dell'interpretazione e la presuppongono, nel senso che l'ordinamento non conosce antinomie prima dell'interpretazione, e quando quest'ultima è avvenuta, l'antinomia è stata già individuata e risolta. Il conflitto normativo consiste nella contemporanea vigenza di due o più disposizioni contraddittorie che – in astratto – si elidono a vicenda.
L'art. 40 bis, di carattere transitorio, è stato introdotto con la legge di conversione del decreto Bersani, trascurando di considerare che all'art. 36, comma 15 (convertito in legge) stabiliva che l'abrogazione dell'esenzione per i trasferimenti immobiliari compresi nei Piani particolareggiati produceva effetti dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dalla data del 4.07.2006.
La norma introdotta dalla legge di conversione dispone, invece, per tutti gli atti stipulati il giorno stesso della pubblicazione del decreto, sulla base della previgente normativa, il differimento della entrata in vigore del decreto al giorno successivo alla sua pubblicazione.
Occorre premettere che le norme transitorie sono poste in chiusura di specifiche riforme legislative, dirette espressamente allo scioglimento di antinomie che si verificano nel passaggio dalla legge precedente alla successiva ed a rendere più graduale il suddetto passaggio. Tale disciplina può introdurre deroghe temporanee alla generale applicabilità della nuova legge (applicazione ultrattiva delle disposizioni abrogate) o fissare una disciplina apposita per le fattispecie che si sviluppano temporalmente a cavallo tra le due discipline.
Sono norme di diritto materiale destinate a risolvere questioni di diritto intertemporale relativamente alla vicenda in corso. L'interesse tutelato è quello relativo all'esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici. Quest'ultima in particolare vede come un disvalore ogni mutamento legislativo che incide sui rapporti rispetto ai quali l'affidamento dei destinatari della legge nel godimento di determinati diritti o mantenimento di un dato regime giuridico sia pervenuto ad un "elevato livello di consolidamento".
La Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla tutela dell'affidamento soprattutto per censurare la retroattività di certe leggi. Ma tale esigenza può porsi anche di fronte a leggi non retroattive allorchè – se prive di disciplina transitoria – finiscano per travolgere situazioni consolidate per il decorso del tempo. Sebbene la Corte non abbia mai pronunciato l'illegittimità di una legge per mancata previsione di disposizioni transitorie, esistono almeno due casi (sent. 13/2004 e sent. 240/1994) in cui la Corte ha inserito una clausola di diritto transitorio all'interno di una legge statale, servendosi ora di una sentenza additiva, ora di una sentenza manipolativa di accoglimento.
Ciò premesso in relazione alla natura transitoria dell'art. 40 bis cit., occorre evidenziare che il criterio di specialità, espresso dal brocardo "lex specialis derogai generali", secondo il quale, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra, offre la soluzione interpretativa al caso specifico.
Quest'ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione; si parla, in questo caso, di deroga della norma generale da parte della norma speciale.
Ebbene, in considerazione della portata e della lettera dell'art. 40 bis cit., deve ritenersi che detta disposizione si ponga come una eccezione alla regola contemplata dall'art. 36 cit..
Inoltre, sia la ratio che la lettera della norma escludono che essa contempli una deroga alla applicabilità della nuova legge limitatamente alle sanzioni conseguenti alla violazione del decreto, e ciò in quanto la disposizione esclude chiaramente che la stipula di atti secondo la previgente normativa possa integrare una violazione del nuovo regime impositivo. Con la conseguenza che, in assenza di violazione di legge, sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto escludere l'applicazione delle sole sanzioni non menzionate e non applicabili in assenza di inosservanza della disciplina impositiva.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione dell'evolversi delle vicende giudiziarie, per la compensazione integrale delle spese di lite relative ai gradi di merito.
In considerazione della peculiarità e novità della questione, le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
LA CORTE – Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio;
– Dichiara compensate le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018
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