Cassazione, sentenza n. 968 del 17/01/2018

Sentenza n. 968 del 17/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
968
Data
17/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso dell’imposta di registro versata nel 1981 per una deliberazione di emissione di prestito obbligazionario, riconosciuto nei precedenti gradi mediante applicazione della disciplina successiva più favorevole. La Cassazione ha rilevato che l’istanza era stata presentata oltre il termine triennale decorrente dal pagamento e quando era già scaduto anche il termine dell’azione finanziaria; non ricorrevano quindi le condizioni transitorie per il rimborso. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso originario.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. – L'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la quale è stato riconosciuto il diritto della società XXXX Leasing s.p.a. – che aveva impugnato il silenzio-rifiuto avverso la sua istanza – al rimborso dell'imposta di registro pagata in relazione alla Delib. di emissione di prestito obbligazionario 27 febbraio 1981.

La società XXXX Leasing, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Commissione Tributaria Centrale ritenuto applicabili alla contribuente le norme più favorevoli di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, nonostante che fosse decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79) e che la parte fosse decaduta dal potere di chiedere il rimborso per il decorso del termine triennale di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75.

Il motivo è fondato.

Va premesso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 stabilisce che "Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella dell'art. 52, comma 4 hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985" (sul punto, Cass. Sez. 5, n. 15191 del 23/06/2010); mentre il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75 stabilisce che "La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entità dell'imponibile, dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare".

Nella specie, l'atto per cui è causa è stato registrato il 12/03/1981 e l'imposta è stata pagata il 6/4/1981. La società contribuente ha però chiesto il rimborso solo il 24/9/1984, quando erano già decorsi sia il termine triennale per l'azione della finanza (decorrente dal 12/3/1981) sia il termine triennale per chiedere rimborso (decorrente dal 6/4/1981).

Poichè la Commissione Tributaria Regionale erroneamente non ha rilevato l'avvenuta decadenza della società contribuente dal diritto di richiedere il rimborso, il motivo di ricorso in esame risulta fondato e va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto.

2. – Il secondo e terzo motivo rimangono assorbiti.

3. – Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso originario in ragione della rilevata decadenza dal diritto al rimborso.

4. – Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la XXXX Leasing s.p.a. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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