Cassazione, sentenza n. 966 del 17/01/2018
Sentenza n. 966 del 17/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 966
- Data
- 17/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’acquirente di beni trasferiti in una vendita fallimentare chiedeva il rimborso dell’imposta di registro, sostenendo che l’operazione fosse una cessione immobiliare soggetta a IVA e non una cessione d’azienda; la CTR aveva però escluso la sua legittimazione perché il pagamento risultava effettuato dalla società fallita. La Cassazione ha affermato che il difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e che sul punto non si era formato giudicato. Confermata, sulla base degli atti, la titolarità della richiesta in capo al soggetto che aveva versato l’imposta, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società XXXX s.p.a. ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate ufficio di Latina sull'istanza, dalla medesima presentata, di rimborso dell'imposta di registro versata, pari a Euro 248.919,00 a seguito di decreto di trasferimento del giudice delegato Tribunale di Latina, emesso nell'ambito di una vendita all'incanto del Fallimento (XXXXX) spa, sul rilievo che erroneamente era stata ritenuta una "cessione d'azienda" e non una "cessioni immobiliare" rientrante nel campo dell'applicazione dell'Iva.
La CTP di Latina ha respinto il ricorso ritenendo corretta la qualificazione dell'operazione quale cessione di azienda e, di conseguenza, l'applicazione dell'imposta del registro di cui la ricorrente chiedeva la restituzione.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società XXXX spa contestando la decisione sulla natura dell'operazione e ribadendo la diversa qualificazione quale cessione di immobili.
La CTR di Roma, sez. dist. di Latina, ha rigettato l'appello ritenendo, in accoglimento della questione pregiudiziale sollevata dall'Ufficio, la carenza di legittimazione attiva della società XXXX spa, poichè "l'unica società che risultava avere effettuato il pagamento era stata la citata società in fallimento (XXXXX) spa, che sola quindi, eventualmente, sarebbe stata titolata a richiedere le somme versate".
2. Avverso tale decisione la società XXXX spa ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso. L'agenzia dell'Entrate si è costituita tardivamente.
Con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) vizio di ultrapetizione per avere i giudici deciso su una questione sulla quale si era formato il giudicato. L'amministrazione finanziaria aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente per la prima volta nel giudizio di appello, la questione non poteva essere introdotta nel giudizio di appello poichè si era formato sul punto il giudicato, giacchè il giudice di primo grado, nel pervenire alla decisione nel merito, aveva necessariamente risolto in senso positivo la pregiudiziale questione della legittimazione, sicchè la decisione impugnata sarebbe illegittima perchè non poteva intervenire su una questione sulla quale si era formato il giudicato.
Con il secondo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la CTR posto a base della decisione impugnata la circostanza che la XXXX spa aveva chiesto il rimborso senza aver versato l'imposta, risultando al contrario l'opposta circostanza – ovvero il versamento dell'imposta di registro da parte del fallimento, previa delega, con somme della società XXXX spa in quanto tratte dal deposito cauzionale circostanza non contestata dall'Amministrazione finanziaria, così pervenendo ad una decisione viziata per violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. Da qui, l'erronea conclusione dell'assenza di legittimazione ad agire perchè soggetto che non aveva corrisposto l'imposta di cui chiedeva la restituzione.
Con il terzo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione alle ragioni sulla ritenuta carenza di legittimazione attiva e a richiedere il rimborso.
Con il quarto motivo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ovvero sulla circostanza decisiva del soggetto che aveva effettuato il pagamento: la società ricorrente tramite delega al fallimento, come riportato nella prima parte della decisione, oppure il fallimento come ritenuto nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva della prima.
Con il quinto motivo, la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 e art. 585 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere i giudici di secondo grado escluso la legittimazione attiva a richiedere il rimborso della società XXXX spa in violazione dell'art. 77 cit. che stabilisce il diritto a richiedere il rimborso in capo al contribuente, ovvero la società che ha versato l'imposta.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Secondo le S.U. n. 2951/2016, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di "legitimatio ad causam", riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un "error in procedendo" ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 7776/2017).
Dunque, alcuna preclusione derivante dal giudicato era sussistente, e la CTR ha deciso l'eccezione sollevata dall'ufficio in punto carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, eccezione che poteva essere rilevata anche d'ufficio e l'ha decisa sulla scorta degli atti di causa.
La CTR ha ritenuto, con motivazione incensurabile nel giudizio di legittimità, che il pagamento della maggiore imposta, oggetto di istanza di rimborso presentata dalla società XXXX srl, risultava essere stato effettuato dalla società in fallimento (XXXXX) spa, che sola sarebbe stata titolata a richiedere le somme versate con conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione in capo alla società XXXX srl.
Dalla ritenuta carenza di legittimazione della ricorrente consegue l'infondatezza, anche, del secondo e terzo motivo di ricorso e l'assorbimento del quarto e quinto motivo di ricorso che postulano, in parte, anche accertamenti di fatto preclusi in questa sede.
4. Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018
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