Cassazione, sentenza n. 970 del 17/01/2018

Sentenza n. 970 del 17/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
970
Data
17/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva impugnato una cartella per imposta di registro, sanzioni e interessi, deducendo la mancata valida notificazione dei due avvisi di liquidazione presupposti; i giudici di merito avevano respinto il ricorso. La Cassazione ha rilevato che, dopo la pronuncia costituzionale richiamata, in caso di assenza del destinatario occorreva comunicare il deposito del plico mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’omissione rendeva nulla la notifica del primo avviso e gli atti conseguenti: la Corte ha quindi cassato la sentenza, accolto il ricorso originario e annullato la cartella.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. – B.S. impugnò la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a recupero di imposta di registro conseguente alla mancata concessione dell'agevolazione fiscale per la prima casa e relative sanzioni e interessi, lamentando la mancata notificazione degli avvisi di liquidazione – l'uno relativo all'imposta, l'altro alle sanzioni – propedeutici all'atto impugnato.

2. – A conclusione dei giudizi di merito, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermò la sentenza della locale Commissione Tributaria Provinciale che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso B.S. sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, ha presentato atto di costituzione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto la validità della notificazione del primo avviso di liquidazione eseguita a mezzo posta nonostante che, in assenza del destinatario, non fosse stata inviata la raccomandata con avviso di ricevimento prescritta – ratione temporis – dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 e per avere ritenuto altresì la validità della notificazione del secondo avviso, nonostante che, nella relata di notifica, la mancata consegna del plico fosse contraddittoriamente imputata sia alla "mancanza del destinatario" che alla sua "irreperibilità".

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che, con sentenza n. 346 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, ("Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"), "nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento".

Una volta intervenuta tale pronuncia, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare il primo avviso di liquidazione (relativo all'imposta) secondo il disposto della L. n. 890 del 1982, art. 8 come modificato dalla Corte costituzionale, ossia provvedendo, data l'assenza del destinatario, a dare notizia allo stesso del deposito del plico presso l'ufficio postale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non avendo il notificatore provveduto in tal senso, la notifica dell'avviso è nulla (cfr. Cass., Sez. 3, n. 25031 del 10/10/2008; Cass., Sez. 2, n. 1203 del 13/02/1999), con conseguente nullità di tutti gli atti conseguenti, tra cui la cartella impugnata.

Gli altri profili della censura rimangono assorbiti.

2. – Anche il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dell'accoglimento del primo motivo.

3. – In definitiva, va accolto il primo motivo, va dichiarato assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta.

3. – Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario e l'annullamento della cartella impugnata in ragione della nullità della notificazione dell'atto presupposto.

4. – Le spese dei giudizi di merito vanno compensate tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali, mentre quelle relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa tra le parti le spese processuali relative ai giudizi di merito; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione quinta Civile, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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