Cassazione, sentenza n. 1965 del 26/01/2018
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autotutela in materia tributaria - Impugnazione del rifiuto - Deduzione di erronea imposizione - Sindacato del giudice tributario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La contribuente aveva impugnato il diniego di autotutela relativo ad avvisi TARSU ormai definitivi, deducendo l’erronea determinazione delle superfici tassabili e un interesse generale alla correttezza dell’imposizione. La Corte ha chiarito che l’istanza di autotutela, anche se presentata prima della scadenza del termine, non sospende l’impugnazione dell’accertamento e che il diniego è sindacabile soltanto per ragioni di rilevante interesse generale, non coincidenti con il solo interesse privato a pagare meno. Ha quindi confermato l’inammissibilità dell’impugnazione e rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
- Autotutela
- Tributi locali
- Contenzioso
- Processo tributario

