Cassazione, sentenza n. 1700 del 24/01/2018
Sentenza n. 1700 del 24/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1700
- Data
- 24/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Commissione regionale aveva considerato valido il condono nonostante il mancato versamento delle rate successive alla prima, ritenendo possibile iscrivere a ruolo soltanto le somme rimaste insolute con le relative sanzioni. La Cassazione ha affermato che la definizione prevista dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002, quale condono clemenziale autonomamente disciplinato, si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dichiarato, anche se rateizzato. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la decisione e rigettato nel merito l’originaria impugnazione della contribuente.
Testo della pronuncia
Motivi della decisione
p.2.1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis come modificato dal D.L. n. 143 del 2003, conv. in L. n. 212 del 2003, avendo la C.T.R. ritenuto la validità del condono, pur in presenza di "omesso versamento delle rate successive alla prima".
Secondo la tesi dei giudici di appello, l'ufficio avrebbe dovuto applicare – come per le ipotesi premiali – il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 procedendo all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e l'irrogazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 14.
Rileva la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dai giudici d'appello, la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis Legge cit. si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento di tutto il dovuto (anche se rateizzato) nei termini previsti dalla legge, non potendo applicarsi alla fattispecie la disciplina prevista per gli istituti premiali (L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16), per i quali il legislatore ha espressamente previsto che l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione del condono.
p.2.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell'ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ne consegue che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, è regolata da una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell'ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013).
Secondo il costante orientamento di questa Corte (dal quale non v'è ragione per discostarsi), il condono di cui al citato L. n. 289 del 2002, art. 9-bis costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (a differenza, cioè, degli istituti condoniali di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le cui disposizioni attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario).
Pertanto, poichè nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis non è necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla8209
88determinazione del quantum, esattamente indicato nella dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono si perfeziona solo con l'integrale pagamento (anche rateale) di quanto dovuto, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua il tempestivo ed integrale versamento dì tutte quelle successive (v., ex plurimis, Cass. n. 20745 del 2010; n. 19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n. 10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n. 9440 e n. 20435 del 2014; n. 420, n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n. 10583, n. 10881 del 2015).
L'omesso versamento delle rate successive alla prima circostanza pacifica che emerge sia dalle difese svolte dalla contribuente nel giudizio di merito sia dalla pronuncia impugnata – osta al perfezionamento del condono, condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto: il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410; cfr. anche Corte 5^ sez. 6.10.2010 n. 20745; id. 23.7.2010 n. 17396; Cass. n. 23530 del 2014; 26683 del 2016; Cass. n. 379 del 2016).
p.3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo dell'Agenzia.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione delle alterne vicende processuali, per la compensazione integrale delle spese di lite relative ai gradi di merito.
Sussistono del pari, giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità e della condotta processuale dell'ufficio.
P.Q.M.
LA CORTE – accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso della contribuente.
Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 6 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018
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