Cassazione, sentenza n. 1708 del 24/01/2018
Sentenza n. 1708 del 24/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1708
- Data
- 24/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella emessa mediante controllo automatizzato per IVA e IRAP: la CTR aveva riconosciuto la detrazione IVA maturata e documentata, sebbene non esposta nella dichiarazione annuale, ma non aveva esaminato il motivo d’appello relativo a un acconto IRAP dichiarato e non versato. La Corte ha confermato che il credito IVA può essere riconosciuto quando siano dimostrati i requisiti sostanziali e la sua entità non sia controversa. Ha però accolto la censura di omessa pronuncia sull’IRAP, cassando parzialmente la sentenza e rinviando alla CTR per l’esame del motivo pretermesso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Nella controversia concernente l'impugnazione da parte della XXXX s.r.l. di cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis portante IVA ed IRAP, l'Agenzia delle entrate ricorre, su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento integrale del ricorso con conseguente annullamento della cartella impugnata.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che non potesse verificarsi decadenza dalla detrazione dell'iva, regolarmente operata nei mesi di competenza, pur non risultando detto credito dalla dichiarazione dei redditi. Ha aggiunto che l'entità del credito detratto non era stata contestata dall'Ufficio.
La Società resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno disattese le preliminari eccezioni, sollevate dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso risultando lo stesso conforme ai dettami di cui all'art. 366 c.p.c. e art. 369 c.p.c..
2. Con il primo motivo si prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre con il secondo motivo, formulato in subordine al mancato accoglimento del primo, si deduce, sulla medesima questione (attinente al recupero dell'IRAP portata dalla cartella impugnata) ed ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un'omessa motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente, con il primo mezzo di impugnazione, si duole che la Commissione tributaria regionale non abbia pronunciato sullo specifico motivo di appello con il quale si era dedotto che il primo Giudice, nell'annullare integralmente la cartella di pagamento, nulla aveva motivato in ordine al recupero dovuto all'indicazione, in dichiarazione, di un versamento in acconto di IRAP per l'anno 2003 mai effettuato.
2.1. La prima censura è fondata con conseguente assorbimento del secondo motivo articolato in subordine.
2.2. Per orientamento consolidato di questa Corte (ribadito di recente con ordinanza n. 6835 del 16/03/2017) l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il motivo di gravame costituisce la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello.
2.3. Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur avendo riportato in sentenza specificamente le conclusioni precisate dalle parti, dal cui tenore si evince l'esatto oggetto del devolutum, ha, poi, omesso di pronunciare sullo specifico mezzo di impugnazione come evincibile dal tenore della motivazione, integralmente incentrata sulla diversa questione relativa alla detraibilità dell'IVA.
3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato alla luce dei principi espressi dalla Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.17757 dell'8 settembre 2016) secondo cui "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili".
3.1 Detti principi risultano correttamente applicati dal Giudice di merito nella sentenza impugnata la quale, sul punto, va, pertanto, esente da censura.
4. Ne consegue, conclusivamente, in accoglimento del solo primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, perchè provveda all'esame del motivo di appello pretermesso e regoli le spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del solo primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018
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