Cassazione, ordinanza n. 1728 del 24/01/2018
Imposta di registro - Cessione terreno - Avviso di rettifica - Requisiti - Prova del maggior valore.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1728
- Data
- 24/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la rettifica del valore dichiarato nella vendita di un terreno ai fini dell’imposta di registro, fondata dall’Agenzia su una comparazione con trasferimenti di terreni ritenuti similari. Secondo la massima, il giudice tributario può confermare, annullare o rideterminare la stima, ma non può supplire alla carenza di prova del credito fiscale. Quando il giudice ridetermina il valore ritenendo assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, il contribuente deve censurare l’esattezza e la congruità della motivazione giudiziale, non il ragionamento originario dell’avviso. Il testo disponibile non indica lo specifico dispositivo dell’ordinanza.
Massima
Il giudice tributario può ridurre la stima dell'ufficio sul valore del terreno e, di conseguenza l'accertamento di maggior valore di un immobile, ai fini dell'imposta di registro, eseguito dall'Agenzia delle Entrate può essere modificato dalle Commissioni tributarie, purché vi sia un sostanziale errore e non sia correttamente sostenuto da prove. Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione per le imposte di registro relative alla vendita di un terreno a seguito di una mera comparazione con altri atti di trasferimento di terreni pressoché similari. In linea generale, in tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di rideterminare la stima operata dall'Ufficio. Tuttavia, questa funzione di revisione e rideterminazione del quantum dovuto non può spingersi fino al punto da sopperire all'accertata carenza di prova del credito tributario. Ne consegue che, ove la Commissione si sia avvalsa di tale potere, ed abbia pertanto ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento ma deve sindacare l'esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Testo non presente
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