Cassazione, sentenza n. 1705 del 24/01/2018
Sentenza n. 1705 del 24/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1705
- Data
- 24/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento del reddito di partecipazione del socio dipendeva dal distinto giudizio sul maggior reddito della società di persone, la cui decisione favorevole non era ancora passata in giudicato. La Cassazione ha ritenuto erroneo attribuire efficacia vincolante a quella pronuncia: la causa dipendente doveva essere riunita a quella societaria oppure sospesa fino alla sua definizione, fermo restando l’adeguamento all’eventuale giudicato. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza regionale e disposto il rinvio in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate notificava alla società di persone XXXX V.F. dei F.lli V. snc un avviso di accertamento di maggior reddito per l'anno di imposta 2004. L'avviso a carico della società veniva impugnato dalla società e dai soci.
Conseguentemente, a carico di V.R., socio al 50%, veniva notificato l'avviso di accertamento per il maggior reddito di partecipazione accertato. Il socio V.R. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno che lo accoglieva con sentenza n. 61 del 2008, sul rilievo che la stessa Commissione aveva accolto il ricorso proposto dalla società.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 126 del 19.11.2011, richiamandosi alla sentenza che aveva accolto il ricorso della snc e concludendo che "non essendo stato provato il maggior reddito a carico della società, non può ritenersi provato il maggior reddito a carico del socio".
E' stata acquisita agli atti l'ordinanza n. 10573 del 2014 con la quale la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 155 del 2010 della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento ai fini Iva Irpef ed Iva, impugnato dalla società V.F. dei F.lli V. snc unitamente ai soci V.A. e V.R.; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana.
Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 126 del 2011, l'Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale si è limitata a richiamare la sentenza n. 155 del 2010 della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso notificato alla società, senza considerare che tale sentenza non era passata in giudicato essendo pendente ricorso per cassazione.
2. Secondo motivo: "In subordine: omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha disposto la sospensione del giudizio relativo al reddito da partecipazione del socio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale relativo all'avviso di accertamento emesso a carico della società.
Il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Poichè nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento a carico della società hanno partecipato sia la società che entrambi i soci V.F. e R., si deve ritenere che non vi è stata violazione del litisconsorzio necessario, ma falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., avendo il giudice di appello attribuito efficacia vincolante alla sentenza, non ancora passata in giudicato, pronunciata a carico della società, nonchè violazione dell'obbligo di sospensione necessaria, a norma dell'art. 295 c.p.c. della causa dipendente proposta dal socio in relazione al reddito da partecipazione. In senso conforme questa Corte ha stabilito che, in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale, dovendosi, in tale ipotesi, disporre la sospensione del processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22673 del 05/11/2015).
3. Terzo motivo: "In subordine omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" con riferimento alla motivazione adottata sulla medesima questione oggetto dei precedenti motivi di ricorso.
Il terzo motivo è assorbito.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, affinchè proceda alla riunione del presente giudizio con il giudizio conseguente alla citata ordinanza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio della sentenza relativa alla causa promossa dalla società, ovvero applichi la sospensione necessaria in caso di impossibilità di riunione al giudizio pendente a carico della società, ovvero si conformi alla sentenza, eventualmente passata in giudicato, pronunciata nei confronti della società. Alla medesima Commissione tributaria regionale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018
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