Cassazione, sentenza n. 1704 del 24/01/2018

Sentenza n. 1704 del 24/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
1704
Data
24/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una banca chiedeva il rimborso dell’ILOR 1986, invocando un credito d’imposta su dividendi relativi a quote non rappresentate da titoli e denunciando errori nell’accantonamento al fondo rischi e nel calcolo degli interessi passivi deducibili. La Corte ha escluso il credito, poiché la disciplina allora vigente lo riservava ai possessori di titoli, e ha negato efficacia retroattiva al TUIR; ha inoltre qualificato il minore accantonamento come scelta, non errore, rilevando che l’errore sugli interessi non era provato. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha deciso nel merito respingendo integralmente la domanda di rimborso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

In data 29.4.1987 la Cassa di Risparmio di Savona spa presentava all'Ufficio Imposte Dirette istanza di restituzione dell'importo di Lire 79.721.000, quale eccedenza Ilor erroneamente versata in conseguenza dei seguenti errori commessi con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 1986: omessa indicazione del credito di imposta sui dividendi percepiti in relazione al possesso di quote di capitale di aziende ed istituti di credito pubblici di cui alla L. n. 526 del 1982, art. 48 credito ritenuto spettante anche se la partecipazione al capitale non era rappresentata da titoli; erronea indicazione dell'accantonamento deducibile, a fondo rischi su credito, dell'importo di Lire 2.013.159.909 in luogo del maggiore importo spettante di Lire 2.049.055.956; maggiore imposta versata a seguito della erronea determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e spese generali.

L'Ufficio impositore emetteva provvedimento di rigetto della istanza, impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Savona che rigettava il ricorso con decisione n. 217 del 1995.

La Cassa di Risparmio di Savona proponeva appello alla Commissione tributaria di secondo grado che lo rigettava con decisione n. 39 del 1996.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale che lo accoglieva parzialmente con decisione n. 205 del 15.3.2011. In particolare la CTC affermava che "la fattispecie cui si applica il credito di imposta sui dividendi, in mancanza di una espressa disposizione normativa in senso contrario, non si riferisce esclusivamente agli enti pubblici creditizi che hanno emesso titoli, ma risulta altresì applicabile ai possessori di quote di partecipazione al capitale per il quale non sia stato emesso il corrispondente titolo". Nel resto rigettava il ricorso.

Contro la decisione della Commissione Tributaria Centrale l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo per "violazione e falsa applicazione della L. n. 526 del 1982, art. 48 della L. n. 281 del 1985, art. 26 e dell'art. 14 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

La Cassa di Risparmio di Savona spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di due motivi. Deposita memoria.

Motivi della decisione

A). il ricorso principale è fondato.

Il tenore letterale della L. 7 agosto 1982, n. 526, art. 48, comma 1 è inequivoco nello stabilire che il regime fiscale del credito di imposta è applicabile ai soli dividendi percepiti dai possessori di "titoli" rappresentanti quote di capitale di istituti di credito pubblici. Le controdeduzioni di parte resistente non possono essere accolte per i seguenti motivi: la parte finale del citato art. 48, in cui si afferma l'applicabilità del regime fiscale previsto dal D.L. n. 95 del 1974, art. 20 nel caso in cui "le quote non incorporino il diritto di voto", non contraddice la parte iniziale della disposizione che riserva il beneficio del credito di imposta ai soli possessori di "titoli", posto che il riferimento alle "quote" deve essere comunque inteso nel senso di quote di capitale incorporate in titoli; il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14 che ha esteso il riconoscimento del credito di imposta in relazione a tutti gli utili distribuiti da enti pubblici esercenti in via principale attività commerciale, non è applicabile retroattivamente, poichè, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 36 (nella numerazione vigente ratione temporis), le disposizioni previste dal TUIR entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1988. Neppure può essere invocato il D.Lgs. n. 42 del 1988, art. 36 che conferisce efficacia retroattiva al TUIR a condizione che le dichiarazioni presentati per i periodi di imposta antecedenti siano conformi alla normativa sopravvenuta, atteso che, nel caso di specie, la dichiarazione a suo tempo presentata era difforme (cioè non indicava il credito di imposta la cui spettanza è stata dedotta soltanto con una successiva istanza di rimborso).

B). Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

1. Primo motivo: "Violazione del D.P.R. n. 577 del 1973, art. 66, comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto infondata l'istanza di rimborso dell'imposta derivante dal minor accantonamento fondo rischi, deducibile, indicato in dichiarazione.

Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 66, comma 1 applicabile ratione temporis, prevedeva la facoltà e non l'obbligo di costituire un fondo rischi su crediti, deducibile, di importo non superiore alla percentuale indicata nella norma. L'accantonamento, a titolo di fondo rischi su crediti, di una somma inferiore a quella massima consentita dalla legge è ascrivibile ad un'opzione esercitata dalla contribuente, e non ad un errore materiale da cui sia derivata l'inesistenza (parziale) dell'obbligo di pagamento dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

2. Secondo motivo: "Violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 58 e 74 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" nella parte in cui la CTR ha ritenuto infondata l'istanza di rimborso della eccedenza di imposta versata in conseguenza dell'erroneo calcolo della percentuale di interessi passivi deducibili D.P.R. n. 597 del 1973, ex art. 58.

Il motivo è infondato. La denunciata violazione dell'art. 112 per omessa pronuncia è insussistente poichè la sentenza si è espressamente pronunciata sul punto con specifica motivazione. La censura di violazione di legge per mancata esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione (con richiamo all'art. 132 c.p.c.) è infondata perchè il giudice di appello ha motivato la statuizione di rigetto condividendo l"assunto dell'Ufficio secondo cui l'istanza di rimborso non dimostrava che la contribuente avesse commesso un errore di calcolo nella determinazione del coefficiente di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. La parte di censura in cui si deduce che "la pronuncia è in ogni caso palesemente contraddittoria e quindi errata" è inammissibile, non essendo stato dedotto il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 bensì il vizio di violazione di legge. Ugualmente la denuncia di violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 58 e 74 è inammissibile perchè estranea alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito, che ha ritenuto indimostrata, da parte della contribuente, la sussistenza di un errore nel calcolo del coefficiente di deducibilità degli interessi passivi.

In accoglimento del ricorso principale la sentenza deve essere cassata. Il ricorso incidentale deve essere rigettato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto integrale del ricorso introduttivo della contribuente. Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto, e decidendo nel merito rigetta integralmente il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese relative ai gradi di merito; condanna parte resistente al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018

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