Cassazione, sentenza n. 1701 del 24/01/2018
Sentenza n. 1701 del 24/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1701
- Data
- 24/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva una cartella emessa dopo il diniego del condono per omesso pagamento delle rate successive alla prima; i giudici di merito avevano invece ritenuto valida la definizione e consentito il recupero delle sole rate residue. La Cassazione ha qualificato il condono previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 come clemenziale e soggetto a disciplina eccezionale di stretta interpretazione: il suo perfezionamento richiede il tempestivo pagamento integrale, anche quando rateizzato. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e respinto nel merito il ricorso originario della società.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p.1. La società XXXX spa, in liquidazione, impugnava la cartella di pagamento per omesso versamento delle rate di condono di cui alla domanda presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo all'anno 2001, asserendo che il pagamento della sola prima rata non seguita dal pagamento delle rate successive non aveva inficiato la regolarità della definizione del condono.
Si costituiva l'Agenzia, la quale deduceva che, a seguito del diniego di condono per l'omesso versamento delle rate successive alla prima, aveva provveduto al recupero dell'imposta residua, risultante dal controllo formale della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con riferimento al M.U. 2002 per i redditi dell'anno 2001, nonchè all'irrogazione delle sanzioni nella misura del 30%.
La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente sul presupposto che con altra sentenza della CTP – non passata in giudicata – era stata pronunciata l'illegittimità del diniego di condono ex art. 9 bis cit.
L'Agenzia interponeva gravame avverso la sentenza di primo grado, insistendo nel mancato perfezionamento del condono ed evidenziando come la notifica della cartella era avvenuta ai sensi della L. 2006/248, nei termini decadenziali previsti dalla normativa (31.12.2008).
Avverso la sentenza n. 536/2/2011 del 5.12.2011, con la quale la commissione tributaria Regionale della Campania (sez. dist. Salerno), a conferma della prima decisione, rigettava l'appello, ritenendo la validità del condono ex art. 9 bis, nonostante l'omesso versamento delle rate successive alla prima, propone ricorso per cassazione l'ufficio, affidato ad un unico motivo.
In particolare, secondo i giudici di appello, l'Agenzia avrebbe dovuto iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme non versate con l'istanza di condono, trovando applicazione il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 che prevede anche l'irrogazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.
Motivi della decisione
p.2.1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamentando, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis come modificato dal D.L. n. 143 del 2003, conv. in L. n. 212 del 2003, censura la sentenza della C.T.R. che, aderendo alla tesi della contribuente, ha affermato la validità del condono ex art. 9 bis cit. nonostante l'omesso versamento delle rate successive alla prima.
p..2.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell'ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ne consegue che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell'ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013).
Secondo il costante orientamento di questa Corte (dal quale non v'è ragione per discostarsi), il condono di cui al citato L. n. 289 del 2002, art. 9-bis costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (a differenza, cioè, degli istituti condoniali di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le cui disposizioni attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario).
Pertanto, poichè, nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis non è necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nella dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del comma 3 stesso articolo, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono si perfeziona solo con l'integrale pagamento (anche rateale) di quanto dovuto, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua il tempestivo ed integrale versamento dì tutte quelle successive (v., ex plurimis, Cass. n. 20745 del 2010; n. 19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n. 10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n. 9440 e n. 20435 del 2014; n. 420, n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n. 10583, n. 10881 del 2015).
L'omesso versamento delle rate successive alla prima circostanza pacifica che emerge sia dalle difese svolte dalla contribuente nel giudizio di merito sia dalla pronuncia impugnata – osta al perfezionamento del condono, condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto: il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata(v. Cass. 2006/22788; Cass. 2007/12410; Cass. 2010/20745; Cass. 2010/17396; Cass. 2014/23530; Cass. 2016/26683; Cass. 2016/379).
p.3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione dell'andamento della lite, per la compensazione della spese dell'intero giudizio, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità e della condotta processuale dell'ufficio.
P.Q.M.
LA CORTE – accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società. – Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 6 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018
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