Cassazione, sentenza n. 7033 del 21/03/2018
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela - Presupposti - Fattispecie.
Il contenzioso riguardava un avviso sostitutivo, emesso in autotutela per IRPEG, IRAP e IVA dopo l’annullamento del precedente atto carente di motivazione, nonché la prova presuntiva di acquisti ritenuti fittizi e di ricavi non dichiarati. La Corte ha affermato che l’Amministrazione può sostituire l’avviso finché non si sia formato il giudicato e non sia scaduto il termine decadenziale; la mancata notifica del PVC, formatosi in un’indagine penale senza accesso nei locali, non invalidava l’accertamento. Ha tuttavia accolto le censure per omessa pronuncia sulla sentenza penale e sul calcolo dei ricavi, nonché per insufficiente motivazione sulle presunzioni, richiedendo un nuovo esame.
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