Cassazione, sentenza n. 6307 del 14/03/2018
Sentenza n. 6307 del 14/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6307
- Data
- 14/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva il recupero di un credito d’imposta utilizzato in compensazione nel 2001 e la successiva cartella; la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti soltanto quanto alla rideterminazione delle sanzioni, mentre la CTR aveva confermato tale decisione. La Cassazione non affronta i quattro motivi della contribuente, rilevando che il ricorso, spedito il 20 maggio 2010 contro la sentenza depositata il 12 marzo 2009, era tardivo rispetto al termine previsto dall’art. 327 c.p.c. Dichiara quindi l’impugnazione inammissibile e pone le spese a carico della ricorrente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società (XXXXX) s.p.a. impugnava l'avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2001 ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, a compensazione di propri debiti tributari e successivamente impugnava la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle somme di cui al predetto atto di recupero. Commissione provinciale di Bari riuniva i ricorsi e li accoglieva limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni, dovendosi tener conto di quanto allo stesso titolo già iscritto a ruolo. La società contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Puglia lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo quattro motivi illustrati con memoria. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto è stato notificato a mezzo posta con invio della raccomandata in data 20 maggio 2010, laddove la sentenza impugnata è stata depositata il 12 marzo 2009. Trattasi, dunque, di impugnazione tardiva poichè proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 13.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018
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