Cassazione, sentenza n. 6509 del 16/03/2018
Sentenza n. 6509 del 16/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6509
- Data
- 16/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerne la revoca dei benefici fiscali su un’apertura di credito ipotecaria, disposta perché la banca poteva recedere in qualsiasi momento per giusta causa. La CTR aveva confermato l’annullamento richiamando la diversa facoltà del finanziato di estinguere anticipatamente il rapporto; la Cassazione giudica tale motivazione inconferente, poiché non affronta la specifica compatibilità tra l’agevolazione e il recesso attribuito al finanziatore. Il ricorso dell’amministrazione è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia per un nuovo esame del profilo controverso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia del Territorio revocava i benefici fiscali concessi D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15, ed emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte, in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato da C.S. e da XXXX, Banca di credito cooperativo, in quanto le parti avevano previsto la facoltà della banca di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito ipotecario al ricorrere di una giusta causa, privando in tal modo il finanziamento della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla norma agevolativa.
2. Avverso l'avviso di recupero dell'imposta ipotecaria e di bollo, il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa;
3. la commissione accoglieva il ricorso.
4. La sentenza, appellata dall'Agenzia, veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia con decisone depositata il 2 novembre 2010.
5. La commissione regionale motivava la decisione dicendo che in forza del Decreto n. 7 del 2007, era stata riconosciuta al soggetto finanziato la facoltà di adempiere all'obbligo di restituzione della somma ottenuta anche prima della naturale scadenza del contratto, onde, così come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5.2.2008, n. 9519, doveva ritenersi che tale soggetto potesse adempiere prima del decorso del termine minimo previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, senza perdere il beneficio previsto dall'articolo stesso.
6. L'Agenzia del Territorio ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo.
7. C.R., erede di C.S., si è difeso con controricorso.
Motivi della decisione
1. L'Agenzia del Territorio, pur evocando nella rubrica del motivo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nello sviluppo del motivo censura la sentenza in relazione al n. 5 del suddetto articolo; lamenta infatti l'illogicità della motivazione perchè riferita non al contestato profilo della compatibilità col beneficio di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, della clausola del contratto di finanziamento facultizzante la banca a recedere dal rapporto contrattuale in ogni momento per giusta causa, ma riferita invece al profilo, affatto diverso e inconferente, della persistenza del beneficio malgrado la previsione legislativa di cui al D.L. n. 7 del 2007, art. 40, convertito con L. n. 40 del 2007, di deroga al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 40, da ritenersi, in forza della giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla sentenza impugnata (Cass. 5.2.2008, n. 9519), facultizzante il finanziato a restituire il debito, e quindi ad estinguere il rapporto di finanziamento, anche prima della scadenza di cui all'art. 15.
2. Il motivo risulta immediatamente essere fondato tenendo conto di quanto al punto 5, della superiore esposizione dei fatti della causa.
3. Il ricorso deve pertanto essere accolto; la sentenza deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in altra composizione, perchè motivi sul profilo controverso.
3. La commissione deciderà sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione regionale della Sicilia in altra composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018
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