Cassazione, sentenza n. 6510 del 16/03/2018

Sentenza n. 6510 del 16/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
6510
Data
16/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato l’avviso di liquidazione relativo alla revoca dell’agevolazione sui finanziamenti a medio-lungo termine, giudicandone poco chiaro il riferimento alla facoltà di recesso. La Cassazione rileva invece che l’atto indicava sia la ragione giuridica sia il presupposto fattuale: la possibilità, prevista dal contratto in favore del finanziatore, di recedere prima di diciotto mesi e un giorno. Accolto il ricorso dell’amministrazione, la Corte cassa la sentenza e, senza ulteriori accertamenti, rigetta nel merito il ricorso introduttivo delle contribuenti.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia del Territorio revocava i benefici fiscali previsti del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ed emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato dalla S.r.l. XX con la s.c.p.a. XXXX , "per mancanza della condizione oggettiva di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, in quanto non rispettato il limite temporale previsto per la facoltà di recesso (18 mesi e 1 giorno)".

2. Le società impugnavano l'avviso; il ricorso veniva accolto dalla CTP di Treviso e l'appello dell'Ufficio veniva respinto dalla CTR del Veneto, con sentenza depositata il 24.3.2011, sulla base del seguente argomento: l'avviso è carente di motivazione in quanto l'Agenzia ha omesso "di precisare le ragioni per le quali l'esistenza di una clausola che concedesse la facoltà di recesso contrastasse con il godimento del beneficio fiscale: la frase scritta nell'avviso, così come riportata più sopra, in effetti si presta a diverse interpretazioni potendo significare indifferentemente che la facoltà di recesso fosse attribuita al finanziatore o ai soggetti finanziati. A questo punto la Commissione rileva come il testo del contratto redatto… contenga una clausola che attribuisce la facoltà di recesso all'ente finanziatore clausola alla quale evidentemente fa riferimento, sia pure in maniera non chiara, l'avviso di liquidazione".

3. L'Agenzia del Territorio ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza.

4. La XXX s.c. (già XXXX s.c.p.a.) resiste con controricorso illustrato con memoria.

5. La XX srt non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Col proposto ricorso, l'Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la CTR ha errato nel ritenere l'avviso carente di motivazione.

2. Il motivo è fondato:

2.1. rispetto alla carenza ipotizzata dalla CTR, rileva della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ai sensi del quale gli atti della amministrazione devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui sono fondati;

2.2. l'avviso in parola indica che il limite temporale integrante la condizione oggettiva del beneficio stabilita del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 3 (secondo cui "agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi"), non è rispettato stante la facoltà di recesso esercitabile anche prima del termine di 18 mesi e 1 giorno;

2.3. la motivazione dà così conto sia delle ragioni giuridiche sia dei presupposti di fatto del provvedimento di revoca del beneficio (la facoltà di recesso che priva il finanziamento della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla norma agevolativa);

2.4. nè è condivisibile l'asserto della CTR per cui i predetti presupposti di fatto non sarebbero chiaramente indicati e la motivazione dell'avviso sarebbe quindi carente, in quanto la frase usata nell'avviso si presta "a diverse interpretazioni potendo significare indifferentemente che la facoltà di recesso fosse attribuita al finanziatore o ai soggetti finanziati", posto che, come evidenziato dalla stessa CTR in modo contraddittorio, l'avviso fa "evidentemente" riferimento al testo del contratto stipulato tra le parti, contente "una clausola che attribuisce la facoltà di recesso all'ente finanziatore".

6. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo.

7. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, stanti l'evoluzione della vicenda processuale mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;

compensa le spese del merito e condanna la XXX s.c. e la XX srI a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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