Cassazione, ordinanza n. 6959 del 20/03/2018
Contenzioso- Impugnazioni - Riscossione coattiva contributi previdenziali - D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6- Opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento - Richiesta di condanna al pagamento da parte dell'ente previdenziale convenuto - Necessità di apposita domanda giudiziale - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6959
- Data
- 20/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di opposizione a un avviso di addebito per contributi previdenziali degli artigiani, la Corte d’appello aveva escluso una pronuncia di condanna perché l’INPS aveva chiesto soltanto il rigetto dell’opposizione. La Cassazione ha affermato che l’opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto contributivo e che l’ente, attore in senso sostanziale, può ottenere anche il riconoscimento di una somma inferiore senza formulare un’autonoma domanda. Il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello.
Massima
Nel contenzioso concernente la riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella di pagamento apre un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio . Ne consegue che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo ( anche di minore importo) senza che ne risulti mutata la domanda.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che, con sentenza del 21 luglio 2016, la Corte di Appello di Catanzaro confermava – con diversa motivazione – la decisione del primo giudice di accoglimento dell'opposizione proposta da G.G. avverso l'avviso di addebito con il quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento della somma della somma di Euro 3.250,46 a titolo di contributi a percentuale IVS (gestione previdenziale artigiani) per l'anno 2008 e relative sanzioni;
che il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità della iscrizione a ruolo perchè fatta dall'INPS in pendenza di ricorso presso la Commissione Tributaria proposto dal G. avverso l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate e, nel merito, aveva ritenuto non provato dall'istituto il credito portato nell'avviso opposto; che la Corte territoriale, per quello che ancora interessa in questa sede, rilevava: che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 (il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria) era da interpretare nel senso che l'accertamento cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, nè è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario; che, il citato art. 24 era applicabile anche alla ipotesi di avviso di addebito fondato su accertamento sub indice in quanto il richiamo, operato del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 1, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, alla opposizione del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comportava la piena equiparabilità tra le due tipologie di opposizioni; che, nel caso in esame, quindi, una volta dichiarata la illegittimità dell'avviso di addebito l'appello era da rigettare in quanto l'ente previdenziale nella prima memoria di costituzione in giudizio ed in quella successiva depositata dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate si era limitato a chiedere il rigetto della opposizione e non aveva formulato una apposita domanda di condanna al pagamento dei contributi;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso il G. e l'Agenzia delle Entrate;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
CONSIDERATO
che nel ricorso è contenuta l'esposizione sommaria dei fatti di causa e, quindi, non ne ricorre la eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
che con l'unico motivo l'INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 14, conv. in L. n. 122 del 2010, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 e L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 24, comma 6, nonchè degli artt. 442 e 416 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) evidenziando che il giudice del gravame aveva errato nell'applicare i principi affermati da questa Corte laddove aveva sostenuto che l'ente può rinunciare implicitamente a procedere alla riscossione coattiva diretta optando per la proposizione della domanda giudiziale ma, in tal caso, non può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione ma deve formulare un'apposita domanda di condanna al pagamento dei contributi dovuti;
che il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto; la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982);
che, peraltro, nel caso de quo il primo giudice, una volta ritenuta la illegittimità dell'avviso di addebito, aveva esaminato il merito della controversia evidentemente ritenendo contenuta nell'avviso opposto la domanda al pagamento dei contributi sicchè la richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma dello stesso implicava inevitabilmente anche la richiesta di condanna alle somme in esso portate;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018
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