Cassazione, sentenza n. 6308 del 14/03/2018

Sentenza n. 6308 del 14/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
6308
Data
14/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta utilizzato in compensazione negli anni 2003 e 2004 e la conseguente cartella di pagamento; i giudici di merito avevano respinto i ricorsi riuniti della società. La Cassazione non esamina le tre doglianze formulate dalla contribuente, perché il ricorso, spedito il 20 maggio 2010 contro una sentenza depositata il 12 marzo 2009, era stato proposto oltre il termine applicabile previsto dall’art. 327 c.p.c. L’impugnazione è pertanto dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società (XXXXX) s.p.a. impugnava l'avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2003 e 2004 ai sensi delle L. n. 388 del 2000, art. 8, a compensazione di propri debiti tributari e successivamente impugnava la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle somme di cui al predetto atto di recupero. La commissione provinciale di Bari riuniva i ricorsi e li rigettava. La società contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Puglia lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza del CDR propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo tre motivi illustrati con memoria. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto è stato notificato a mezzo posta con invio della raccomandata in data 20 maggio 2010, laddove la sentenza impugnata è stata depositata il 12 marzo 2009. Trattasi, dunque, di impugnazione tardiva poichè proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 13.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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