Cassazione, sentenza n. 6487 del 16/03/2018
Sentenza n. 6487 del 16/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6487
- Data
- 16/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava una cartella per omesso versamento IVA, emessa dopo il disconoscimento di un credito risultante da una dichiarazione annuale tardiva; i giudici di merito avevano accolto l’impugnazione della contribuente. In cassazione, l’amministrazione ha documentato che la società aveva rinunciato al credito e soddisfatto integralmente la pretesa erariale. La Corte ravvisa pertanto la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza d’interesse, dichiara inammissibile il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente le spese dell’intero processo.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 3 dicembre 2008, che ha respinto l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla XXXX s.r.l. in liquidazione avverso la cartella di pagamento con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 14.085,73 per omesso versamento dell'i.v.a. relativa all'anno di imposta 2002.
2. Dall'esame della sentenza di appello si evince che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa, previa liquidazione dell'imposta effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, in conseguenza del mancato riconoscimento del credito i.v.a. per l'anno 2001, vantato dalla contribuente, motivato dal fatto che la relativa dichiarazione annuale i.v.a. era stata presentata tardivamente.
2.1. Il giudice di appello, disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35 e 36, ha confermato la decisione impugnata ritenendo che "l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non preclude al contribuente la possibilità di computare la detrazione del credito d'imposta nella dichiarazione dell'anno successivo se ricorrono tutte le condizioni contabili per l'esistenza del credito" e che, nel caso in esame, "ricorrono tutte le condizioni formali e sostanziali per il riconoscimento della detrazione".
3. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato affidato ad un unico motivo, mentre l'intimato non ha spiegato alcuna attività difensiva.
4. Con memoria recante la data del 14 novembre 2017 la ricorrente ha reso noto che la società contribuente ha provveduto all'integrale soddisfacimento della pretesa erariale oggetto della cartella di pagamento impugnata, previa rinuncia al credito i.v.a. non riconosciuto, affermando che, per effetto di tale circostanza, sarebbe venuta meno la materia del contendere.
Motivi della decisione
1. Quanto allegato dalla ricorrente nella menzionata memoria del 14 novembre u.s., accompagnato dalla produzione di relativa documentazione, evidenzia il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, a seguito rinuncia della società contribuente al credito vantato e del conseguente integrale soddisfacimento della pretesa erariale indicata nella cartella di pagamento originariamente impugnata.
Risulta, dunque, essere venuto meno l'originario conflitto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse delle stesse a proseguire il processo.
La sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d'ufficio dal giudice di legittimità (in quanto direttamente incidente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione), impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (cfr., sul punto, Cass. 13 luglio 2016, n. 14258; Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048).
Per tale motivo, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile e va cassata senza rinvio la sentenza impugnata.
2. In considerazione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso, appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere; cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018
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