Cassazione, sentenza n. 6512 del 16/03/2018

Sentenza n. 6512 del 16/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
6512
Data
16/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva revocato i benefici fiscali per un finanziamento a medio-lungo termine, sostenendo che la facoltà della banca di recedere in qualsiasi momento impedisse il rispetto della durata contrattuale superiore a diciotto mesi. La Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi, ma ha censurato la CTR per avere esaminato separatamente il contratto di apertura di credito senza interpretarlo insieme al documento di sintesi richiamato, contenente la clausola di recesso. Rigettato il ricorso incidentale e accolto quello principale, la sentenza è stata cassata con rinvio per l’esame dell’intero regolamento contrattuale.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia del Territorio revocava i benefici fiscali previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ed emetteva avvisi di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte in relazione ad un contratto notarile di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato il 28.6.2005 dalla s.r.l. Immobiliare B. con la s.c. XXX , "per mancanza della condizione oggettiva di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, in quanto non rispettato il limite temporale previsto per la facoltà di recesso (18 mesi e 1 giorno)".

2. Le società impugnavano gli avvisi deducendone il difetto di motivazione e l'infondatezza nel merito e l'adita CTP di Treviso, riunite le impugnazioni, le accoglieva sotto questo secondo profilo.

3. La CTR di Venezia, con sentenza depositata il 30.5.2011, rigettato l'appello incidentale della XXX riguardo all'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso, rigettava anche l'appello principale dell'Ufficio sulla motivazione per cui le contribuenti avevano stipulato un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria di durata superiore a 18 mesi, "per il quale l'Ufficio non ha sollevato obiezioni", il contratto di conto corrente al quale accedeva il contratto di apertura di credito recava un allegato "A" in cui era prevista la facoltà della banca di recedere dalla apertura di credito in qualsiasi momento, "un'eventuale risoluzione del contratto di conto corrente non può inficiare l'apertura di credito con garanzia ipotecaria convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell'atto pubblico che non contempla la facoltà di recesso anticipato", in ogni caso il contratto di apertura di credito in conto corrente risulta disciplinato, ai sensi del relativo art. 1, ai patti e alle condizioni di cui allegato contratto tipo, fermo restando che, in caso di contrasti tra le clausole dell'apertura di credito in conto corrente e quelle di cui al contratto tipo allegato sotto la lettera A, le prime, speciali, hanno prevalenza.

3. L'Agenzia del Territorio ha proposto ricorso contro la sentenza della CTR sulla base di tre motivi.

4. La soc. coop. XXX ha presentato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato e depositato memoria illustrativa.

5. La srl Immobiliare B. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con i tre motivi di ricorso l'Agenzia deduce rispettivamente:

1.1. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e dell'art. 12 disp. att. c.c., lamentando che la CTR ha errato nel fare una "parcellizzazione" dell'operazione di finanziamento, in realtà unitaria, costituita dal contratto di apertura di credito in conto corrente e dal contratto di conto corrente con relativo allegato A richiamato dal contratto di apertura di credito;

1.2. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la CTR, nell'effettuare la già denunciata "parcellizzazione" dell'operazione di finanziamento, ha violato i canoni di ermeneutica contrattuale perchè non ha tenuto conto della intenzione delle parti e dell'insieme delle clausole contrattuali, segnatamente dell'art. 1 del contratto di apertura di credito in conto corrente e del relativo allegato A in cui era prevista la facoltà della banca di recedere in ogni momento dall'apertura di credito;

1.3. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione della sentenza relativamente alla affermazione con cui la commissione ha negato che l'Agenzia avesse sollevato obiezioni rispetto al contratto di apertura di credito, relativamente al fatto decisivo e controverso costituito da ciò che nel regolamento negoziale vi era una clausola in forza della quale la banca poteva recedere ad nutum dal finanziamento.

2. Con il ricorso incidentale condizionato, la XXX deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa il fatto decisivo e controverso costituito dall'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione per avere la commissione negato il difetto in modo "laconico ed apodittico" affermando che la formula usata negli avvisi era tale da renderne evidenti le ragioni.

3. Il ricorso incidentale è infondato:

3.1. rispetto alla carenza ipotizzata dalla XXX rileva della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ai sensi del quale gli atti della amministrazione devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui sono fondati;

3.2. l'avviso in parola indica che il limite temporale integrante la condizione oggettiva del beneficio del quale le contribuenti si sono avvalse in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente, stabilita del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 3 (secondo cui "agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi"), non è rispettato stante la facoltà di recesso esercitabile anche prima del termine di 18 mesi e 1 giorno;

3.3. la motivazione dà così conto sia delle ragioni giuridiche sia dei presupposti di fatto del provvedimento di revoca del beneficio (la facoltà della banca di recesso, stabilita nei contratto di finanziamento, che priva il finanziamento della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla norma agevolativa).

4. I motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono connessi in modo stretto, sono fondati:

4.1. nell'allegato C del contratto di apertura di credito in conto corrente recante documento di sintesi relativo al conto corrente di corrispondenza – è incontestatamente prevista la facoltà della banca di recedere ad nutum da ogni contratto di apertura di credito da gestirsi sul conto corrente ("art. 6: Le aperture di credito che la banca ritenesse di concedere sono soggetto alle seguenti statuizioni… la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento");

4.2. il documento di sintesi è richiamato dall'art. 7 del contratto di apertura di credito, ai sensi del quale "La correntista prende atto che la tabella… e il documento di sintesi sono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";

4.3. l'art. 15 del contratto di apertura di credito stabilisce che "il totale o parziale inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti dal correntista con il presente contratto produrrà la risoluzione di pieno diritto del contratto";

4.4 per stabile se sussistessero i presupposti applicativi del D.P.R. n. 601 del 1973, citato art. 15, riguardo al contratto di finanziamento in parola, la commissioni averbbe dovuto, in base ai criteri d'interpretazione letterale e sistematica di cui all'art. 1362 c.c., comma 1 e all'art. 1363 c.c., verificare il senso e la compatibilità delle clausole dell'art. 15 del contratto di apertura di credito e dell'art. 6 del documento di sintesi del contratto di conto corrente;

4.5. la CTR ha violato i suddetti criteri perchè ha centrato la propria attenzione sulle sole clausole direttamente poste nel contratto di apertura di credito, dopo avere contraddittoriamente affermato che rispetto ad esso "l'Ufficio non aveva sollevato eccezioni", senza prendere in esame anche le clausole dell'allegato e richiamato documento di sintesi.

5. Il ricorso principale va accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale del Veneto, in altra composizione, perchè provveda al corretto esame dell'intero contratto siccome precisato al precedente punto 4.4.

6. La commissione deciderà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Veneto in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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