Cassazione, sentenza n. 6309 del 14/03/2018
Sentenza n. 6309 del 14/03/2018
L’Amministrazione aveva revocato le agevolazioni applicate a un’apertura di credito fondiario, sostenendo che una clausola allegata consentisse alla banca il recesso senza rispettare la durata minima di diciotto mesi; i giudici regionali avevano invece ritenuto prevalente la clausola contrattuale speciale, riferita a fatti oggettivi predeterminati. La Cassazione dichiara inammissibili le censure, poiché propongono una diversa, ma non unica, interpretazione del contratto senza dimostrare la specifica violazione dei canoni ermeneutici, e giudica congrua la motivazione della CTR. Rigetta quindi il ricorso, assorbendo quello incidentale condizionato.
- Agevolazioni Fiscali
- Accertamento fiscale
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