Cassazione, sentenza n. 15804 del 15/06/2018
Sentenza n. 15804 del 15/06/2018
Una fondazione bancaria chiedeva il rimborso dell’IRPEG esposta nelle dichiarazioni 1993-1995, invocando la riduzione d’aliquota prevista per determinati enti. La Corte ha affermato che l’Amministrazione può contestare il credito chiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, poiché tali termini limitano la pretesa erariale e non le eccezioni contro un proprio debito. Gravava inoltre sulla fondazione la prova di avere svolto, nei singoli periodi, un’attività prevalentemente o esclusivamente sociale e culturale anziché di controllo delle partecipazioni bancarie; non essendo stata fornita, il ricorso è stato rigettato.
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