Cassazione, sentenza n. 15455 del 13/06/2018
Sentenza n. 15455 del 13/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15455
- Data
- 13/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cooperativa agricola contestava gli accertamenti ICI relativi a fabbricati che assumeva rurali, richiamando istanze di riclassamento e giudicati concernenti annualità precedenti. La Corte ribadisce che l’esenzione dipende dall’oggettiva iscrizione nelle categorie A/6 o D/10 e che, in presenza di diverso classamento, spetta al contribuente impugnarlo; dichiara inoltre inammissibili le questioni nuove e le deduzioni sul giudicato non autosufficienti. Il ricorso è rigettato, con conferma della decisione regionale e condanna della contribuente alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società XXXX M. , società agricola cooperativa, impugnava tre avvisi di accertamento notificati dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord per omessa dichiarazione e conseguente omesso versamento dell'imposta Ici per gli anni di imposta 2003-2004, relativi a tre immobili ubicati nel Comune di M. , sul presupposto di non essere tenuta al relativo pagamento della pretesa tributaria, giacchè i fabbricati godevano del requisito della ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, in quanto strumentali alle attività agricole svolte dai soci, come inferibile dai permessi attestanti la natura agricola dei fabbricati e dalla sentenza definitiva che, in relazione ad anni pregressi (anno 1999) aveva deciso nel senso dell'esenzione fiscale.
La CTP di Modena respingeva il ricorso, accogliendo le contestazioni sollevate dal comune, secondo il quale sia la non corrispondenza tra titolari dei fabbricati e titolari dei terreni, sia il mancato inquadramento degli immobili nella categoria D/10 escludevano l'esenzione fiscale invocata.
L'ente contribuente appellava la sentenza di primo grado reiterando le difese svolte nel primo giudizio e produceva la sentenza di questa Corte che aveva riconosciuto la ruralità degli immobili della XXXX con riferimento all'anno 2000, invocandone quindi l'efficacia di giudicato esterno.
La C.T.R. di Bologna, acquisita la documentazione dell'Agenzia del territorio, dalla quale si evinceva la possibilità dei fabbricati in questione di essere iscritti in cat D/10, respingeva l'appello, valorizzando la categoria catastale dei fabbricati.
La contribuente ricorre nei confronti dell'amministrazione comunale, per la cassazione della sentenza della CTR di Bologna – n. 15.11.2010 – depositata il 13.12.2010, notificata il 23.12.2010, affidandosi a due motivi illustrati nella relativa memoria.
Resiste con controricorso il Comune che ha depositato memorie.
Anche la società ricorrente ha depositato memorie difensive.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al giudicato formatosi in ordine alla categoria catastale degli immobili, l'ente ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo correttamente della L. n. 207 del 2008, citato art. 23, comma 1 bis, – secondo il quale la classificazione catastale degli immobili ha efficacia vincolante al fine di determinare la soggezione ad ICI, esclusa per gli immobili rurali inquadrati nella cat. D/10 o A/6 – ha ritenuto, tuttavia, che la società ricorrente avesse ormai consumato il potere di impugnare la categoria catastale dei fabbricati (diversa da quella sopra menzionate), a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, con cui la CTP di Modena aveva respinto, il 27.11.1998, il ricorso avente ad oggetto la classificazione catastale. Da detto principio consegue quale corollario, ad avviso dell'ente ricorrente, la vanificazione della contestazione rivolta all'UTE il 22.11.2000 volta ad ottenere l'attribuzione della cat. D/10.
Inoltre, la ricorrente contesta l'estensione del giudicato esterno, ritenendo che la sentenza citata aveva ad oggetto solo l'ammontare della rendita catastale, non potendo dunque esplicare effetti in ordine alla categoria catastale.
3. Con il secondo motivo, si censura insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che la motivazione non aveva tenuto conto dell'istanza di rettifica della categoria catastale presentata all'UTE in data 22.11.2000, avendo i giudici di appello attribuito esclusiva rilevanza alla diversa azione volta alla rettifica del classamento.
4. Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D.L. n. 652 del 1994, art. 20, in relazione al silenzio assenso formatosi a seguito della impugnazione della categoria catastale esercitata dalla C.a.m.a, in data 22.11.2000, la quale "in assenza di risposta entro 12 mesi, ha introdotto una procedura amministrativa caratterizzata dal connotato di salienza riconducibile al silenzio serbato dell'amministrazione", il che implicherebbe l'approvazione della categoria proposta.
5. Con il quarto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., in relazione al mancato rilievo del giudicato esterno formatosi per le annualità di imposta 1999-2000, in virtù del quale era stata affermata la ruralità dei fabbricati dalla CTR dell'Emilia Romagna, con sentenza divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'ente comunale, benchè l'eccezione di giudicato, con relativa completa documentazione, fosse stata proposta in sede di appello.
6. Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies in relazione all'attività dell'Agenzia del Territorio, ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza nella parte in cui attribuisce alla comunicazione dell'agenzia valore provvedimentale, tale da incidere sulla classificazione dei fabbricati.
7. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Nella specie, occorre premettere che l'insussistenza del giudicato, di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, è stata dedotta, limitandosi a meramente richiamarlo, senza invero debitamente – per la parte d'interesse in questa sede- riprodurlo nel ricorso, omettendo l'allegazione di specifiche ed autosufficienti deduzioni, che consentano di accertare se la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta o meno, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente, giudizio (Cass. 9946/01; 14710/06; Cass. 2013 n. 28247; 2016/21170; Cass. 8607/2017; n. 25432/2017). A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunciati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito.
Al contrario, l'allegazione predetta risulta smentita dalla pronuncia impugnata nella parte in cui si osserva che la citata sentenza passata in giudicato ha confermato la cat. D/8 dei fabbricati in questione, classificazione che – ad avviso dei giudici di appello – può essere variata solo a seguito di ulteriore specifica azione del contribuente.
8. Correlato a detta censura è il terzo motivo del ricorso, in virtù del quale la contribuente ritiene che l'istanza di rettifica della classificazione abbia avuto esito favorevole, in conseguenza del silenzio serbato dall'amministrazione.
Ben vero, nella decisione impugnata la questione relativa al significato da attribuirsi alla istanza di rettifica della classificazione e al conseguente silenzio della P.A. non risulta in alcun modo proposta nè esaminata, ragion per cui deve ritenersi che essa sia stata formulata per la prima volta in questa sede.
Deve, allora, in proposito richiamarsi il principio secondo cui si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, una questione non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l'applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., n. 907/2018; Cass. n. 25319/2017; Cass. n. 17041/ 2013).
8. Pertanto, anche il terzo motivo è inammissibile.
9. Analogamente inammissibili sono il secondo ed il quarto motivo che presuppongono la proposizione della relativa questione già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure.
Viceversa, dalla sentenza impugnata non è riscontrabile tra i motivi di impugnazione o tra le questioni trattate nè l'eccezione di giudicato, avente ad oggetto l'attribuzione del carattere della ruralità per annualità pregresse, nè la dedotta incidenza della istanza, rivolta all'UTE, di rettifica della categoria catastale che, ad avviso della contribuente, integrerebbe elemento idoneo a neutralizzare la motivazione nella parte in cui ritiene necessaria un'azione giudiziale per la modifica del classamento.
Sotto detti profili, la censura relativa alla mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame o su domande ed eccezioni, è inammissibile, se essa non sia compiutamente riportata nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 17049/2015).
Sotto altro profilo, l'omessa trascrizione nel ricorso dell'eccezione di giudicato accompagnata da compiute allegazioni, impedisce anche in questo caso di accertare se la materia del contendere sia coperta da precedente giudicato o meno.
Al riguardo, peraltro, la rilevabilità di ufficio del giudicato esige che la relativa eccezione sia stata formulata già nel giudizio di merito, se formatosi prima del ricorso per cassazione ed in ogni caso esige l'illustrazione di compiute allegazioni che consentano di verificare l'oggetto del giudicato (Cass. 2018/1534).
Del resto, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione(Cass. 15737/2017) 10. L'infondatezza delle censure sollevate consente di confermare la sentenza impugnata che ha ribadito l'orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, secondo cui: – per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine dì poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.
Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza delle SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art, 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; Cass. n. 16737/15; Cass.11588/2017).
11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– Rigetta il ricorso;
– Condanna l'ente contribuente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dall'amministrazione comunale che liquida in Euro 2.900,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

