Cassazione, sentenza n. 15468 del 13/06/2018

Sentenza n. 15468 del 13/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
15468
Data
13/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la costituzione di un trust con conferimento immobiliare integrasse un vincolo di destinazione immediatamente soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota proporzionale. La Cassazione ha precisato che la segregazione dei beni, di per sé, non realizza il trasferimento o la liberalità richiesti per l’imposizione, salvo che sia provato un effettivo trasferimento al trustee con reale arricchimento del beneficiario. Poiché tale verifica di fatto non era stata compiuta, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dell'11 giugno 2009, che aveva accolto la domanda del contribuente (XXXX) avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Caserta) il 4.06.2008, per l'applicazione della imposta fissa di registro e non proporzionale relativa alla costituzione di un trust con conferimento di beni immobili a favore di un terzo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la decisione della CTP doveva ritenersi errata perchè non ha tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 conv. nella L. n. 286 del 2006, che ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni, l'atto, in quanto recante un vincolo di destinazione, doveva essere sottoposto all'imposta dell'8% (secondo il comma 48 di detta legge) sulla base imponibile.

2. La Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli) ha rigettato l'appello dell'Ufficio con l'argomento che la creazione di "un vincolo di destinazione", come ha luogo con il trust, non realizza, almeno con riferimento al momento della costituzione del trust, alcun incremento patrimoniale connesso al trasferimento di ricchezza, essendo certo che "la costituzione di un trust di scopo, con segregazione di beni, non determina normalmente la prospettiva certa, sul piano giuridico, di un futuro arricchimento patrimoniale". "In conclusione, affermare la tassazione all'atto della segregazione dei beni, in caso di trust…. Significherebbe allora una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perchè il momento giuridico della costituzione del vincolo non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura".

3. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, prospettando un unico motivo di ricorso. Non si è costituita nel presente giudizio la XXXX.

Motivi della decisione

1. L'Agenzia delle Entrate ha formulato un unico motivo di ricorso per violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48 e 49 conv. nella L. n. 286 del 2006, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate può essere accolto, per quanto di ragione.

Esso ripropone la tesi che, ai sensi della L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, la costituzione del "vincolo di destinazione", come ha luogo nel trust, è soggetta all'imposta proporzionale sul trasferimenti di beni, giacchè "l'atto dispositivo con il quale il trust è fornito delle dotazioni patrimoniali di cui godranno i beneficiari istituzionali già individuati o da individuare…. è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale…".

La circostanza "che il beneficio economico non è attuale non può essere di ostacolo all'applicazione immediata del tributo… Nel purpose trust o trust di scopo il tributo è dovuto con l'aliquota dell'8% previsto per i vincoli di destinazione di altri soggetti".

"Nè a contrastare tale assunto può valere l'obiezione che il trust non è soggetto giuridico, in quanto l'ordinamento tributario già riconosce come soggetto passivo di imposta entità di fatto come "la stabile organizzazione".

Ebbene, sull'annosa questione dell'assoggettabilità del trust all'imposta fissa o proporzionale sul trasferimento è tornata anche di recente questa Sez. Tributaria della Cassazione con sent. n. 21614/2016 (ma già Cass. n. 25478/2015), la quale, proprio con riguardo alla espressione "vincoli di destinazione" contenuta nel D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, conv. nella L. n. 286 del 2006, ha ritenuto che essa resta quella secondo cui "il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346/1990 e cioè il trasferimento di beni o diritti per successione a causa di morte o per donazioni o altra liberalità tra vivi".

Ebbene, essa, proprio con riferimento all'interpretazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 commi 47 e 49 e segg., (recante istituzione di imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti dei beni e diritti per causa di morte), e dove al comma 49 si prevede anche "la costituzione di vincoli di destinazione di beni" in relazione alla quale è stabilita una particolare aliquota, ha ritenuto di escludere la presenza "di un reale trasferimento di beni…. all'evidenza impossibile perchè del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari". Non si applica quindi l'imposta sulle successioni perchè "manca il presupposto impositivo della liberalità".

Naturalmente a tale conclusione può farsi eccezione, ove si provi che il disponente ha trasferito al trustee i beni ed i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario.

Occorre allora rinviare alla Commissione Tributaria Regionale della Campania perchè esamini, in via di merito, se tale trasferimento si è attuato.

2. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in sede di rinvio, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018

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