Cassazione, sentenza n. 15470 del 13/06/2018

Sentenza n. 15470 del 13/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
15470
Data
13/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva ottenuto un ulteriore credito d’imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate, poi revocato dall’Agenzia perché i benefici complessivi superavano 100.000 euro nel triennio. La Corte ha affermato che il legislatore nazionale poteva circoscrivere l’agevolazione mediante rinvio alla regola europea “de minimis”, indipendentemente dalla qualificazione del beneficio come aiuto di Stato, e che il giudice non poteva disapplicare tale limite. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Soc. XXXX s.p.a. richiese ed ottenne di essere ammessa al godimento, per gli anni dal 2003 al 2006, del beneficio dell' "ulteriore" credito d'imposta, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, e L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate.

A seguito di controllo, il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate verificava che, attraverso diverse istanze, la società aveva già conseguito, per il triennio dal 2004 al 2006, analogo beneficio aggirando la regola secondo cui il beneficio stesso non può eccedere l'importo complessivo di Euro 100.000,00 in un triennio (cd. regola "de minimis", ai sensi della quale gli "aiuti di stato" non incorrono in violazione comunitaria, se di misura inferiore all'importo di Euro 100.000 nel triennio); pertanto il C.O.P. rideterminava l'importo del credito effettivamente spettante e revocava il beneficio concesso.

Avverso tale provvedimento la contribuente proponeva ricorso alla C.T.P. di Pescara, che accoglieva la domanda, sul presupposto che il beneficio in oggetto non costituisse un aiuto di stato e si sottraesse alla regola del "de minimis". Avverso la sentenza della C.T.P. il Centro Operativo di Pescara proponeva appello e la contribuente resisteva al gravame, proponendo appello incidentale, con cui chiedeva dichiararsi la carenza di potere del C.O.P. in ordine alla revoca del beneficio. L'adita Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 139 depositata in data 10.4.2010, confermava la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Soc. XXXX s.p.a. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e alla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, censurando la decisione impugnata con riguardo all'avvenuta disapplicazione di norma di diritto nazionale circoscrivente il beneficio del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione nei limiti della regola "de minimis" (che segna l'ambito quantitativo di legittimità comunitaria degli "aiuti di stato"), sul presupposto che il beneficio in questione non configurerebbe "aiuto di Stato".

2. con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1;

3. con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione al Regolamento C.E. del 12.1.2001 n. 69 e al Regolamento U.E. n. 2204/2002, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1;

3.1. L'Ufficio ricorrente deduce sostanzialmente nel secondo e terzo motivo che la sentenza della CTR sarebbe illegittima anche nella parte in cui afferma che la normativa comunitaria permetterebbe di concedere il beneficio senza preventiva comunicazione e senza l'osservanza della regola "de minimis", perchè si tratterebbe di aiuti a favore dei lavoratori (e non delle imprese), consentiti dal Regolamento n. 2204/2002.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Le censure sono fondate.

4. La L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, disciplina gli incentivi concessi, in forma di credito di imposta, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale, e prevede: "Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare ad attività produttive ubicate nei territori individuati dal citato art. 4 e nelle aree di cui all'obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta un ulteriore credito di imposta. L'ulteriore credito di imposta, che è pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola "de miminis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio"; la Commissione CE nel 1992 e, successivamente, nel 1996, aveva introdotto, con una propria Comunicazione, la regola "de minimis", per la quale gli aiuti di esigua entità (aiuti appunto "de minimis") non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 87, par. 1, del Trattato, perchè, concretamente, non hanno effetti sulla concorrenza e sugli scambi.

In quanto tali, non sono soggetti all'obbligo di previa notifica alla Commissione (ex art. 88, par. 3, del Trattato); per la Commissione, dunque, gli aiuti benchè ontologicamente tali ma che tuttavia non superano l'importo di 100.000 ECU (circa Lire 200.000 milioni) in tre anni non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 92 del Trattato, in quanto non produrrebbero degli effetti percettibili sugli scambi e sulla concorrenza (Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de miminis", in GUCE C 68 del 6 marzo 1996, p. 9); nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.

Questa Corte ha precisato che "tale adottata modalità di delimitazione della agevolazione accordata (qualunque ne sia la natura) rientra nel legittimo esercizio delle scelte discrezionali del legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norme di altro ordinamento e non riscontrandosi violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa, se pone agli Stati membri il divieto di concedere "aiuti di Stato" in misura eccedente la regola "de minimis", non impedisce loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite" (Cass., Sez. 5, n. 21797 del 2011); il quadro normativo rivela che, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, il legislatore nazionale ha fatto proprio – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – il criterio comunitario c.d. "de minimis", che, nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa, nell'importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale gli "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato C.e.; va conseguente ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime degli incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola "de minimis", e cioè nell'importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi 87) del Trattato CE, sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto il legislatore incorre nella violazione della normativa comunitaria solo se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola "de miminis" e non se circoscrive, nell'ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, i benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate "per relationem" rispetto a norme dell'ordinamento comunitario (Cass. n. 21797 del 2011; Cass. n. 7361/2012; Cass. n. 2876/2013; Cass. n. 20245 del 2013; Cass. nn. 1734 e 16735/2015; Cass. n. 20785 del 2016, Cass. n. 15688/2017; Cass. 11081/2018). Correttamente dunque, il beneficio concesso è stato revocato avendo il contribuente superato l'importo complessivo di Euro 100.000,00 in un triennio.

5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese dell'intero processo vanno compensate fra le parti, in considerazione dell'epoca di formazione dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.