Cassazione, sentenza n. 15456 del 13/06/2018

Sentenza n. 15456 del 13/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
15456
Data
13/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava accertamenti ICI per il 2005 e 2006 e impugnava sia la sentenza d’appello sia quella che aveva dichiarato inammissibile la successiva revocazione, deducendo errori sulla rendita catastale, motivazione, sanzioni e interessi. La Cassazione ha escluso un errore revocatorio, poiché le doglianze investivano valutazioni giuridiche o non individuavano una decisiva falsa percezione dei fatti; ha inoltre rilevato difetti di specificità e autosufficienza nelle censure contro la pronuncia d’appello. Ritenuta adeguata la motivazione basata sulla rendita catastale già annotata, ha rigettato entrambi i ricorsi.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. A.E. impugnava due accertamenti Ici per gli anni di imposta 2005 – 2006, notificatigli dal Comune di Pieve Emanuele, sul rilievo della intervenuta prescrizione decennale, in quanto le unità immobiliari erano state iscritte in catasto il 6.11.1995, senza che il Comune avesse modificato l'importo Ici dal 1995 al 2005, con riferimento all'immobile di via (XXXXX); della intervenuta decadenza del termine triennale – D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, – dal potere impositivo, risalendo la dichiarazione Ici al 26.06.2001; della verificatasi decadenza il prefato D.Lgs., ex artt. 10 e 11, poichè le variazioni del 6.11.1995 dovevano essere denunciate dal contribuente entro il 30 giugno del 1996, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si erano verificate, con la conseguente consumazione anche del termine quinquennale per l'emissione dell'avviso di accertamento da parte del comune; sul rilievo, infine, della mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e del difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi, in mancanza dell'importo imponibile e della data di decorrenza.

2. L'amministrazione comunale si costituiva resistendo al ricorso.

3. La CTP di Milano respingeva il ricorso alla luce del principio dell'autonomia delle obbligazioni tributarie per ciascun anno solare, ritenendo infondata la tesi della prescrizione del potere impositivo verificatasi prima del maturare dei presupposti per l'imposizione ICI per gli anni 2005-2006.

Il Contribuente proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per l'omessa indicazione dell'esposizione dei fatti, del tema controverso, e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pronuncia.

4. La C.T.R di Milano rigettava il gravame, rilevando che le censure alla pronuncia di primo grado erano destituite di fondamento, inferendosi chiaramente da essa sia l'esposizione sommaria dei fatti che il tema controverso.

In diritto, citava del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 che regola le rendite vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, stabilendo il nesso tra tassazione e possesso del fabbricato e rendita catastale, ritenendo del tutto irrilevanti le dichiarazioni del contribuente. Nella specie, i giudici di appello utilizzavano quale rendita catastale da prendere a riferimento per il primo gennaio 2005 e 2006 quella annotata negli atti catastali a far tempo dal 6.11.1995. Aggiungevano che – per quanto riguarda la censura relativa agli interessi – negli atti erano indicati le basi imponibili e le date di decorrenza degli interessi, mentre per quanto atteneva le sanzioni, smentiva l'asserzione di una applicazione ammontante al 60%, avendo l'ente comunale applicato il 30% a ciascuna delle due rate annuali.

Avverso la predetta sentenza n. 21/13/2010, il contribuente proponeva ricorso per revocazione dinanzi alla CTR di Milano, lamentando "svista di percezione" da parte del collegio che non avrebbe effettuato alcun accertamento, non avrebbe definito il thema decidendum, non avrebbe acquisito le circostanze di fatto poste a fondamento della imposizione, con riferimento alle rendite catastali, che veniva dichiarato inammissibile, non ravvisandosi nelle doglianze proposte motivi di revocazione ma al più di ricorso per cassazione.

Il contribuente ricorre con due motivi per cassazione avverso la sentenza n. 11/12/11, depositata 1'11.01.2011, che ha dichiarato l'inammissibilità della revocazione ed impugna, altresì, la sentenza di appello n. 21/13/2010 svolgendo quattro motivi.

Il comune resiste con controricorso e deposita memorie.

Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso avverso la sentenza di revocazione e quella di appello.

Motivi della decisione

5. SENTENZA N. 11/12711 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza di appello.

In via preliminare, nonostante la confusa esposizione dei fatti, con sovrapposizione della trascrizione dei motivi dei ricorsi dei giudizi di merito e la reiterazione dei motivi del ricorso per cassazione, possono enuclearsi, soprattutto da pag. 48 in poi del ricorso odierno, i seguenti motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione.

5. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per violazione della giurisprudenza di legittimità, per violazione dell'art. 395 c.p.c., punto 4, degli artt. 111 e 3 Cost.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 50 e 64; del D.Lgs. n. 92/546, art. 36, comma 2, dell'art. 132 c.p.c., punto 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando l'omessa indicazione di norme di diritto poste a fondamento della convinzione dei giudici; l'apparente motivazione, difettando il giudizio statico e dinamico; l'assenza di specificazione del thema decidendum, la carente indicazione dei motivi del ricorso per revocazione, ripetendo da pagina 40 a 48 analoghe deduzioni difensive.

6. Con il secondo motivo si denuncia error in procedendo ex art. 112 c.p.c. ed ex art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, dolendosi della violazione dell'obbligo motivazionale, avendo i giudici della revocazione utilizzato mere dichiarazioni di stile, trincerandosi anche dietro l'incomprensibilità dell'esposizione narrativa del difensore. Precisa che, dal ricorso per revocazione, risultavano chiaramente i relativi motivi, individuabili in tre mezzi indicati da pagina 5 a pag. 11, specificando che il ricorso era stato proposto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., punto 4 e non per i numeri 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima disposizione come enunciato nella motivazione.

Al riguardo, il ricorrente ha trascritto i motivi del ricorso per revocazione, così sintetizzabili: 1) erronea percezione degli atti e documenti di causa da parte del collegio, poichè l'ente impositore non ha mai documentato le rendite catastali al primo gennaio 2005 e 2006; 2) omessa lettura dell'art. 6 all'atto di appello da cui era evincibile che alcun giudice aveva effettuato accertamenti delle rendite catastali per gli anni pregressi a quelli in esame; 3) assenza di attività istruttoria diretta ad accertare la fondatezza del quantum debeatur, stante l'inesistenza di prove documentali, rilevando che gli avvisi di accertamento non recavano le rendite catastali, citando eventuali dichiarazioni del contribuente.

7. I motivi del ricorso per cassazione che possono essere scrutinati unitariamente, in quanto strettamente connessi vertendo sulla medesima questione (difetto motivazionale ed errore di diritto della sentenza di inammissibilità della revocazione della pronuncia di appello) – sono infondati.

8. La dedotta erronea percezione dei documenti di causa è censura talmente generica da non consentire alcun serio vaglio in ordine alla denunciata svista percettiva del collegio d'appello. Del pari la seconda censura – sopra trascritta – secondo la quale il collegio d'appello non avrebbe "letto" l'allegato 6 risulta privo del requisito dell'autosufficienza, avendo il ricorrente omesso di trascrivere i documenti ivi riportati e di indicare la decisività dei documenti, non meglio individuati, il che esclude la sussistenza dei presupposti della revocazione.

9. La terza censura non costituisce motivo di revocazione.

Solo l'errore di fatto e non di diritto è idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, il quale si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. 844/2009; n. 24334/2014; n. 4456/2015; n. 442/2018).

10. Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di insufficiente motivazione che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni (Cass. 2014/9865;

11. Infine, nella specie, i giudici di secondo grado, aditi per la revocazione, non hanno omesso di valutare il disposto dell'art. 395 c.p.c., punto 4, (pag. 5 della sentenza), come erroneamente dedotto dal ricorrente, ma hanno ritenuto l'inadeguatezza del motivo che limitandosi ad affermare "una svita di percezione", ha trascurato di indicare la circostanza di fatto posta a fondamento della decisione e in realtà insussistente, ovvero esclusa ed in realtà sussistente. La menzione alle rendite catastali del 2005 e del 2006 è fuorviante, tenuto conto della ratio decidendi della sentenza di cui si voleva ottenere la revocazione, che non si fonda affatto su documentazione attestante rendite catastali del 2005 e del 2006, bensì sulla sola rendita catastale menzionata dallo stesso contribuente nell'originario ricorso.

Sentenza di appello n. 21/13/2010 depositata il 27/01/2010.

12. Con il primo motivo (rinominato terzo a pagina 65 del ricorso), si lamenta nullità del procedimento di appello e della sentenza per violazione del contraddittorio e del principio del giusto processo, dell'art. 24 Cost., e dell'art. 112 c.p.c., eccezione di nullità ex art. 156 c.p.c., difetto di attività del Collegio rispetto alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado; quarto motivo di appello riportato nel ricorso di appello, omessa motivazione rilevabile ictu oculi, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare, il contribuente censura la sentenza di secondo grado per non aver considerato il quarto motivo di appello con cui si criticava la prima pronuncia per aver omesso di valutare le memorie del 29.02.2008, benchè avesse lamentato la violazione del principio del contraddittorio, eccependo la nullità della prima sentenza, sostenendo che il collegio non aveva considerato la prefata memoria aggiuntiva, sebbene nuovamente depositata anche in secondo grado.

13. L'omesso esame di un motivo di appello, in questo caso avente ad oggetto l'omessa lettura delle memorie aggiuntive depositate in primo grado, può rilevare soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso (v. Cass. 2016/22561).

Nella specie, peraltro, l'omessa trascrizione delle memorie aggiuntive che il primo giudice avrebbe tralasciato di esaminare impedisce di valutare non solo la rilevanza dei motivi aggiunti (sempre che vi fossero), ma anche la loro decisività ai fini della decisione, rendendo il relativo motivo privo del requisito dell'autosufficienza.

14. Codesta lacunosa esposizione della censura rende il motivo inammissibile per difetto di specificità, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere, imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 19048 del 2016; n. 27810/2017).

15. Nè di minor rilievo assume la corretta affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado secondo la quale gli asseriti vizi della motivazione di primo grado assumono limitato rilievo alla luce del potere del giudice di appello tributario di valutare nuovamente il merito.

Difatti, in materia di contenzioso tributario, sussiste il carattere devolutivo pieno, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (v. Cass. 2100/2016; n. 4558/2017), con conseguente esclusione della nullità della sentenza di primo grado per avere i giudici "omesso di leggere le predette memorie", ben potendo il giudice di appello riesaminare l'intera controversia.

16.Con il secondo motivo (rinominato quarto nel ricorso per cassazione), si lamenta il difetto di motivazione del quantum debeatur per sanzioni ed interessi; error in porcedendo per difetto di attività istruttoria tendente ad accertare la congruità dell'Ici richiesta dal comune, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, (insufficiente motivazione per sanzioni ed interessi).

In particolare, il ricorrente cita il terzo motivo di appello contenente generiche doglianze in ordine alla pronuncia di primo grado, dolendosi della motivazione di secondo grado laddove dà atto del rispetto da parte dei primi giudici dell'onere di individuazione del tema della controversia e dell'esposizione dei fatti, evidenziandone, peraltro, l'irrilevanza in virtù dell'effetto devolutivo del giudizio di merito.

Sul punto, questa Corte ha già esposto le relative ragioni di diritto.

Quanto alla motivazione rispetto al quantum debeatur, essa risulta adeguatamente illustrata nella sentenza impugnata, non solo attraverso il richiamo delle norme di legge applicabili alla materia, ma anche attraverso l'individuazione della rendita che, nel 2005 e 2006, era ancora quella del 1995 (cfr. sentenza).

E' noto, difatti, che ai fini del relativo calcolo dell'ICI, gli elementi necessari sono la categoria catastale, la relativa rendita, l'aliquota comunale per l'anno in questione; la percentuale di proprietà dell'immobile; il numero di mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l'immobile. Orbene, nè dal ricorso per cassazione nè dalla sentenza impugnata emergono contestazioni in merito a detti elementi, avendo il ricorrente incardinato la maggior parte delle censure sulla circostanza della insussistenza di una rendita al primo gennaio 2005 o 2006, già esclusa motivatamente dai giudici di appello, con la conseguente inintelligibilità della critica che ascrive ai giudici di secondo grado l'omesso svolgimento di attività istruttoria in merito all'accertamento della congruità delle somme pretese(congruità accertata con riferimento alla indicata rendita, unico elemento di contestazione).

Del resto, l'omessa trascrizione, nel ricorso, degli avvisi di accertamento osta ad una possibile valutazione in merito alla pur generica critica sollevata sul punto dal contribuente.

Analogamente, la CTR ha motivato sulla legittimità del calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate; in ogni caso era onere del ricorrente trascrivere i relativi motivi di appello, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito dell'autosufficienza attraverso una loro indicazione sintetica.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi che il giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censura mossa con l'atto di gravame, la quale deve essere compiutamente riportata nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 17049/2015; n. 1926/2015; 21083/2014).

Del pari inammissibile è la censura contenuta sotto detto mezzo, con cui si lamenta il rigetto della istanza di sospensione del processo in attesa della definizione di altro contenzioso relativo ad Ici, per annualità diverse, pendente in cassazione. Come già chiarito da questa Corte, i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. (Cass. 14684 e 18100/2013; Cass. 11140/2005).

In ogni caso, l'altro giudizio di legittimità è stato definito con sentenza n. 2844/2012 che ha deciso, rigettando il ricorso dell'ente, sulla dedotta prescrizione e decadenza dell'azione amministrativa rispetto all'Ici per gli anni di imposta 2000-2004, eccezioni formulate anche in questo giudizio, già respinte dai primi giudici e rispetto alle quali non risulta formulata alcuna censura in grado d'appello.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso avverso le due sentenze impugnate;

– condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Comune che liquida in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, accessori se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018

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