Cassazione, ordinanza n. 15261 del 12/06/2018
Notifica - Notifica tramite raccomandata postale - Più cartelle in un'unica spedizione - Onere di prova a carico del concessionario della riscossione - Disconoscimento della notifica - Validità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15261
- Data
- 12/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava un’iscrizione ipotecaria sostenendo che più cartelle, ricondotte dall’agente della riscossione a un’unica raccomandata, non fossero state tutte effettivamente ricevute. La Corte precisa che l’indicazione di più numeri sull’avviso di ricevimento non ha fede privilegiata e, in assenza dell’indicazione di invio multiplo, deve essere corroborata da elementi oggettivi idonei a dimostrare, anche presuntivamente, il contenuto del plico. Poiché la CTR aveva motivato in modo assiomatico, il ricorso è accolto e la causa rinviata alla stessa Commissione in diversa composizione.
Massima
Dove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Nel caso di specie, una contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria per vari motivi tra i quali un vizio di notifica delle cartelle di pagamento che erano riconducibili ad un'unica spedizione. Infatti, si deve tener presente che all'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale sono predisposti dagli interessati. Pertanto, la notifica di più atti attraverso il servizio postale con un'unica spedizione, espone la notifica stessa a rischio di invalidità, imponendo all'ente che abbia optato per tale scelta l'onere di provare la presenza degli atti nel plico. D'altra parte, la circostanza che l'avviso di ricevimento sia avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce e che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario, provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata, comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova. A tal fine, un elemento utile a fondare il fatto noto su cui costituire la presunzione, corrispondente alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle sull'avviso di ricevimento della raccomandata, può essere l'indicazione dell'invio multiplo.
Massima redatta a cura del CERDEF
Testo della pronuncia
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che G.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Modena. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di iscrizione ipotecaria, per l'anno 2001.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe motivato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Agente in modo apodittico, illogico ed insufficiente;
che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il motivo è fondato;
che questa Corte, nella sentenza n. 20787 del 2 ottobre 2014, ha testualmente affermato: "La Corte ha aggiunto (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135), che ove l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. Queste stesse pronunce, tuttavia, valorizzano, a tal fine, gli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad esempio, la connessione tra gli atti. Nel caso in esame, indubitabilmente, all'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 codice postale,…sono predisposti dagli interessati. Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che l'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce (D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7) e che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario (art. 8, comma 1 del suddetto D.P.R.), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2), comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova. Altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, cui va rinviato il giudizio, previa cassazione della sentenza impugnata, dovrà, per conseguenza, valutare le suddette indicazioni, al fine di verificare se l'agente per la riscossione abbia soddisfatto anche in via presuntiva l'onere probatorio su di lui incombente e se, per conseguenza, spetti al contribuente provare di essersi trovato nell'impossibilità di prendere cognizione degli atti";
che, in definitiva, la CTR avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell'avviso di ricevimento – in sè equivoche, giacchè alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell'invio multiplo – in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione (Sez. 3, n. 3703 del 09/03/2012);
che, per converso, la CTR ha individuato in modo assiomatico e probabilistico gli ulteriori elementi, finendo in tal modo per restituire un valore oggettivo all'unico riscontro (la pluralità delle indicazioni sull'avviso di ricevimento) che la parte rescissoria della sentenza di legittimità aveva già dichiarato incapace di costituire ex se il fatto noto;
che il ricorso va dunque accolto;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018
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