Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 3630

Cassazione, sentenza n. 3630 del 7/02/2019

Sentenza n. 3630 del 07/02/2019

Il contribuente chiedeva il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate su somme corrisposte per incentivare la cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che il termine decorresse dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia UE. La Cassazione ha invece ribadito che il termine decadenziale di quarantotto mesi decorre dalla ritenuta o dal versamento anche quando l’imposta sia fondata su una norma poi riconosciuta incompatibile con il diritto unionale, poiché la retroattività incontra il limite dei rapporti esauriti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3599

Cassazione, sentenza n. 3599 del 7/02/2019

Sentenza n. 3599 del 07/02/2019

L’Ufficio delle Dogane aveva contestato l’origine indicata per lamiere e nastri di alluminio importati dal Venezuela, applicando la sanzione dell’art. 303 T.U.L.D.; CTP e CTR avevano invece ritenuto la fattispecie estranea alla norma. Secondo la Cassazione, il concetto di qualità comprende anche l’origine della merce, elemento essenziale della dichiarazione doganale, e la previsione sanzionatoria può essere interpretata estensivamente; se il certificato risulta falso, la diligenza o l’inconsapevolezza dell’importatore non impediscono l’applicazione della sanzione. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla CTR in diversa composizione.

N. 3629

Cassazione, sentenza n. 3629 del 7/02/2019

Sentenza n. 3629 del 07/02/2019

La controversia riguarda il trattamento IRPEF dell’indennità supplementare erogata, alla cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza dei dipendenti del Ministero delle Finanze; il giudice d’appello aveva ritenuto illegittima la ritenuta applicata. La Cassazione qualifica l’indennità come retribuzione differita con funzione previdenziale, assimilabile alle indennità equipollenti al trattamento di fine servizio e quindi soggetta a tassazione separata, poiché il Fondo è alimentato prevalentemente da proventi riconducibili all’attività dell’ente. Accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3598

Cassazione, sentenza n. 3598 del 7/02/2019

Sentenza n. 3598 del 07/02/2019

La lite riguardava la sanzione applicata per certificati irregolari sull’origine di prodotti in alluminio importati dal Venezuela, annullata nei due gradi di merito sul presupposto che l’art. 303 T.U.L.D. non contemplasse le difformità di origine. La Cassazione include invece l’origine tra gli elementi della qualità della merce e considera legittima un’interpretazione estensiva della norma sanzionatoria; una volta accertata la falsità del certificato, l’eventuale buona fede dell’importatore non assume rilievo. Dichiarate inoltre inammissibili le doglianze riproposte senza sufficiente specificità, la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR.

N. 3628

Cassazione, sentenza n. 3628 del 7/02/2019

Sentenza n. 3628 del 07/02/2019

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo al 2001 e dall’inammissibilità del ricorso, dichiarata nei gradi di merito per inosservanza del termine decadenziale, non essendo stata accolta la richiesta di rimessione in termini fondata sulla malattia del difensore. Durante il giudizio di cassazione, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite e la documentazione dell’Agenzia delle Entrate ne ha attestato il regolare perfezionamento mediante pagamento del dovuto. La Corte dichiara quindi estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese.

  • Accertamento fiscale
  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3597

Cassazione, sentenza n. 3597 del 7/02/2019

Sentenza n. 3597 del 07/02/2019

Una società aveva impugnato la sanzione doganale fondata sulla difformità dei certificati di origine relativi a lamiere e nastri di alluminio provenienti dal Venezuela; CTP e CTR avevano annullato l’atto perché l’art. 303 T.U.L.D. non menzionerebbe espressamente l’origine. La Cassazione precisa che l’origine è compresa nella qualità della merce e costituisce elemento essenziale della dichiarazione doganale, sicché la disposizione sanzionatoria la include mediante interpretazione estensiva; accertata la falsità del certificato, non rileva la buona fede dell’importatore. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dispone cassazione con rinvio.

N. 3627

Cassazione, sentenza n. 3627 del 7/02/2019

Sentenza n. 3627 del 07/02/2019

La causa verteva sul rimborso parziale di IRPEG e ILOR e sulla deducibilità degli interessi passivi in presenza di interessi esenti maturati su titoli detenuti da una società di persone partecipata dalla contribuente. La Commissione tributaria centrale aveva adottato un dispositivo favorevole all’Amministrazione, ma una motivazione orientata alla conferma della decisione d’appello; emergeva inoltre una difformità tra il presidente indicato nell’intestazione e il sottoscrittore. La Cassazione ravvisa un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, dichiara nulla la sentenza senza esaminare il merito e rinvia alla Commissione regionale per l’Umbria.

N. 3596

Cassazione, sentenza n. 3596 del 7/02/2019

Sentenza n. 3596 del 07/02/2019

L’Amministrazione doganale aveva sanzionato la difformità dei certificati sull’origine venezuelana di prodotti in alluminio, ma le commissioni tributarie avevano annullato l’atto, interpretando letteralmente l’art. 303 T.U.L.D. La Cassazione afferma che la qualità della merce ricomprende anche l’origine e che la norma sanziona, secondo un’interpretazione estensiva, le dichiarazioni difformi o false pure su tale elemento; in presenza di un certificato falso, l’eventuale inconsapevolezza dell’importatore non è decisiva. La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla CTR in diversa composizione.

N. 3626

Cassazione, sentenza n. 3626 del 7/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di imposta e non di acconto - Configurabilità - Condizioni - Esenzione del contribuente dall'IRPEG nell'anno di riferimento - Esclusiva rilevanza - Natura soggettiva od oggettiva dell'esenzione - Rilevanza - Esclusione.

Una cooperativa agricola aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate sugli interessi bancari, sostenendo che fossero acconti di un’IRPEG non dovuta; la Commissione tributaria centrale aveva riconosciuto il rimborso distinguendo tra esenzione soggettiva e oggettiva. La Cassazione afferma che, se nell’anno interessato il reddito non è assoggettato a IRPEG, la ritenuta prevista per gli interessi bancari opera a titolo d’imposta e non è rimborsabile, indipendentemente dalla causa dell’esenzione. Accoglie il ricorso dell’Amministrazione, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria della contribuente.

N. 3595

Cassazione, sentenza n. 3595 del 7/02/2019

Sentenza n. 3595 del 07/02/2019

L’atto di contestazione concerneva certificati non conformi sull’origine di lamiere e nastri di alluminio importati dal Venezuela; i giudici di primo e secondo grado avevano escluso la sanzione, reputando che l’art. 303 T.U.L.D. riguardasse soltanto qualità, quantità e valore. Per la Cassazione, l’origine integra la qualità della merce e rientra tra gli elementi essenziali della dichiarazione doganale, senza che la natura sanzionatoria impedisca un’interpretazione estensiva; accertata la falsità del certificato, la buona fede dell’importatore è irrilevante. Il ricorso è accolto e la causa viene rinviata alla CTR in diversa composizione.

N. 3625

Cassazione, sentenza n. 3625 del 7/02/2019

Sentenza n. 3625 del 07/02/2019

Una società residente nel Regno Unito, priva di stabile organizzazione in Italia, chiedeva il rimborso dell’ILOR versata sulle royalties corrisposte da licenziatari italiani; i giudici precedenti avevano accolto la domanda, mentre l’Amministrazione sosteneva che la convenzione escludesse soltanto IRPEF e IRPEG. La Cassazione ritiene che la convenzione contro le doppie imposizioni, letta conformemente al principio di non discriminazione, impedisca di assoggettare contemporaneamente a ILOR in Italia royalties già sottoposte alla potestà impositiva dello Stato di residenza. Rigetta quindi il ricorso erariale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

  • Estero
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3594

Cassazione, sentenza n. 3594 del 7/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. - Difformità nell'origine della merce - Applicabilità - Fondamento.

Le Dogane avevano sanzionato l’importatore per la difformità dell’origine dichiarata di lamiere e nastri di alluminio, ma i giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendo che l’art. 303 TULD riguardasse soltanto qualità, quantità e valore. La Cassazione afferma che la qualità comprende anche l’origine della merce e che la relativa falsità o difformità è sanzionabile mediante interpretazione estensiva; accertata la falsità del certificato, l’eventuale buona fede dell’importatore non rileva. Il ricorso delle Dogane è accolto, con cassazione e rinvio alla CTR in diversa composizione.

  • Imposte indirette
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3623

Cassazione, sentenza n. 3623 del 7/02/2019

Sentenza n. 3623 del 07/02/2019

La contribuente chiedeva il rimborso di un credito d’imposta risultante da una dichiarazione dei redditi presentata oltre tre anni dopo la scadenza, sostenendo che il documento, pur considerato omesso, valesse anche come istanza di rimborso. La Cassazione precisa che una dichiarazione ultratardiva può assolvere tale funzione soltanto quando contenga una specifica domanda di restituzione, e non la mera esposizione del credito. Non essendo stato riprodotto né adeguatamente localizzato nel fascicolo il contenuto comprovante quella richiesta, il ricorso difetta di autosufficienza; la prima istanza documentata risultava inoltre successiva al termine di 48 mesi, sicché il ricorso è rigettato.

  • Dichiarazioni
  • Adempimenti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3593

Cassazione, sentenza n. 3593 del 7/02/2019

Sentenza n. 3593 del 07/02/2019

L’Amministrazione doganale aveva irrogato una sanzione per l’origine non correttamente documentata di prodotti in alluminio; CTP e CTR avevano annullato l’atto perché l’art. 303 TULD menziona difformità di qualità, quantità e valore. La Cassazione riconduce l’origine agli elementi qualitativi essenziali della merce e ritiene applicabile la sanzione anche a tale difformità, precisando che l’interpretazione è estensiva e che, una volta accertata la falsità del certificato, non rileva l’inconsapevolezza dell’importatore. Accoglie quindi il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla CTR.

  • Imposte indirette
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3622

Cassazione, sentenza n. 3622 del 7/02/2019

Sentenza n. 3622 del 07/02/2019

Uno studio professionale associato aveva ottenuto nei gradi di merito il rimborso dell’IRAP versata dal 1999 al 2001, poiché l’impiego di una segretaria part-time non era stato ritenuto sufficiente a integrare un’autonoma organizzazione. La Cassazione afferma invece che l’esercizio della professione in forma associata costituisce di per sé presupposto dell’IRAP, senza necessità di verificare concretamente mezzi e struttura organizzativa. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dello studio, compensando le spese per il recente superamento del contrasto giurisprudenziale.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3591

Cassazione, sentenza n. 3591 del 7/02/2019

Sentenza n. 3591 del 07/02/2019

La controversia riguardava un recupero IVA per autovetture acquistate dall’estero, con contestazione del regime del margine e di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello; la CTR aveva confermato la pretesa erariale. La Cassazione chiarisce che l’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, l’interposizione del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, valutando elementi oggettivi e la diligenza esigibile nel caso concreto. Ritenuta adeguata la motivazione della CTR sulla natura fittizia dei cedenti e sulla consapevolezza della contribuente, dichiara infondati i primi dodici motivi esaminati.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Autovetture e Fisco
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3621

Cassazione, sentenza n. 3621 del 7/02/2019

TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.

Nel giudizio sul rimborso IRAP di un professionista, l’Agenzia delle Entrate aveva eccepito un precedente giudicato sfavorevole, mentre la CTR aveva deciso direttamente il merito, rigettendo implicitamente l’eccezione. La Cassazione chiarisce che il passaggio in giudicato della sentenza tributaria deve essere certificato dal segretario della commissione secondo l’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; non equivale a tale certificazione l’attestazione che la commissione regionale non abbia richiesto il fascicolo di primo grado. Poiché mancava la necessaria certificazione, la Corte ritiene corretto il rigetto implicito dell’eccezione e respinge il ricorso.

N. 3590

Cassazione, sentenza n. 3590 del 7/02/2019

Sentenza n. 3590 del 07/02/2019

Gli accertamenti recuperavano l’IVA su vendite di autovetture presentate come cessioni intracomunitarie a una società tedesca, seguite da noleggi di lunga durata a utilizzatori italiani; la CTR aveva ravvisato una simulazione, ma aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La Cassazione qualifica la condotta accertata non come elusione, bensì come evasione derivante da cessioni e noleggi fittizi che dissimulavano vendite nazionali imponibili, con conseguente debenza delle sanzioni. Riuniti i procedimenti, rigetta i ricorsi della contribuente, accoglie quelli incidentali dell’Agenzia, cassa sul punto e, decidendo nel merito, respinge i ricorsi originari.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Autovetture e Fisco
  • Contenzioso
N. 3620

Cassazione, sentenza n. 3620 del 7/02/2019

Sentenza n. 3620 del 07/02/2019

La controversia riguardava il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2006 e la persistente deducibilità delle quote di svalutazione dei crediti maturate nei nove esercizi precedenti; i giudici di merito avevano accolto la domanda, escludendo efficacia retroattiva alla modifica normativa invocata dall’Amministrazione. Nel giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza, richiamando il successivo consolidamento dell’orientamento favorevole alla contribuente, e ha rinunciato al ricorso. Preso atto dell’accettazione della controparte, la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese processuali.

  • IRAP
  • Contabilità e Bilancio
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3582

Cassazione, sentenza n. 3582 del 7/02/2019

Sentenza n. 3582 del 07/02/2019

Dieci atti avevano applicato sanzioni doganali per certificati non conformi relativi all’origine di prodotti in alluminio importati; i giudici di merito li avevano annullati perché l’art. 303 TULD non menzionerebbe espressamente l’origine. La Cassazione stabilisce che l’origine rientra nella qualità della merce e che la falsità o difformità riguardante tale elemento essenziale è sanzionabile in base a un’interpretazione estensiva della disposizione; accertata la falsità documentale, la buona fede dell’importatore è irrilevante. Accoglie il ricorso delle Dogane, cassa la sentenza e rinvia alla CTR in diversa composizione.

  • Imposte indirette
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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