Cassazione, sentenza n. 3620 del 07/02/2019
Sentenza n. 3620 del 07/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3620
- Data
- 07/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2006 e la persistente deducibilità delle quote di svalutazione dei crediti maturate nei nove esercizi precedenti; i giudici di merito avevano accolto la domanda, escludendo efficacia retroattiva alla modifica normativa invocata dall’Amministrazione. Nel giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza, richiamando il successivo consolidamento dell’orientamento favorevole alla contribuente, e ha rinunciato al ricorso. Preso atto dell’accettazione della controparte, la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese processuali.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La F. C. S.p.a. impugnò il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso della maggiore IRAP versata, nel 2006, in conformità a quanto dichiarato nel modello Unico in adesione all'interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione sulla decorrenza temporale delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, dal D.L. n. 168 del 2004 convertito in L. n. 191 del 2004. La domanda di rimborso era fondata sul rilievo della persistente possibilità di dedurre dalla base imponibile le quote di svalutazione sui crediti verificatesi negli anteriori nove esercizi, per la parte eccedente la percentuale ammessa in deduzione in ogni singolo periodo ai sensi dell'art. 106 TUIR. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso compensando tra le parti le spese processuali e la decisione, appellata da entrambe le parti, è stata confermata dalla C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello respingeva la tesi dell'Agenzia delle entrate (secondo cui a partire dal 2005, la deduzione invocata non fosse più ammessa in quanto, agli effetti della base imponibile dell'IRAP, era stata eliminata dal D.L. n. 168 del 2004 la rilevanza della svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio degli enti creditizi) ritenendo che la stessa attribuiva illegittimamente alla norma efficacia retroattiva.
Avverso la sentenza ricorre su unico motivo l'Agenzia delle entrate.
La Società resiste con controricorso.
Motivi della decisione
E' stata versata in atti richiesta di estinzione del processo con declaratoria di compensazione delle spese processuali, da parte dell'Agenzia delle entrate la quale ha dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza originariamente impugnata con ricorso per cassazione, visto il sopravvenuto consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale favorevole alle ragioni della contribuente.
L'istanza risulta sottoscritta per adesione dal difensore della controricorrente.
I procuratori delle parti, presenti alla pubblica udienza, hanno confermato rispettivamente la rinuncia al ricorso e l'accettazione della rinuncia.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019
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