Cassazione, sentenza n. 3626 del 07/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di imposta e non di acconto - Configurabilità - Condizioni - Esenzione del contribuente dall'IRPEG nell'anno di riferimento - Esclusiva rilevanza - Natura soggettiva od oggettiva dell'esenzione - Rilevanza - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
3626
Data
07/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una cooperativa agricola aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate sugli interessi bancari, sostenendo che fossero acconti di un’IRPEG non dovuta; la Commissione tributaria centrale aveva riconosciuto il rimborso distinguendo tra esenzione soggettiva e oggettiva. La Cassazione afferma che, se nell’anno interessato il reddito non è assoggettato a IRPEG, la ritenuta prevista per gli interessi bancari opera a titolo d’imposta e non è rimborsabile, indipendentemente dalla causa dell’esenzione. Accoglie il ricorso dell’Amministrazione, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria della contribuente.

Massima

In tema di ritenute alla fonte, al fine di stabilire se la ritenuta sugli interessi bancari, di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, sia stata legittimamente effettuata a titolo di imposta – come tale non rimborsabile – e non a titolo di acconto, quel che rileva è soltanto la verifica che, nell'anno nel quale la ritenuta è stata operata, il soggetto contribuente sia stato esente da IRPEG, quale che sia la causa (soggettiva od oggettiva) dell'esenzione stessa.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società cooperativa contribuente chiedeva per gli anni 1984-1989 il rimborso IRPEG delle trattenute operate sugli interessi attivi di depositi bancari. Affermava infatti di non essere soggetta a IRPEG e, quindi, di voler restituito quanto trattenutole quale acconto di un'imposta cui non era tenuta in ragione della sua attività agricola e natura societaria cooperativa.

2. Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della contribuente, poichè la riconosceva non soggetta ad IRPEG, ma proprio per questo, il prelievo sulle predette somme bancarie doveva ritenersi avvenuto non come acconto su di un'imposta non soggettivamente dovuta, ma come imposta autonoma (vulgo "secca") su di un indice di capacità contributiva, qual è appunto la fruttificazione delle somme depositate in banca.

3. Il giudice di appello confermava il primo grado, respingendo quindi le doglianze della contribuente che trovavano invece riscontro presso la Commissione Tributaria Centrale che, con la sentenza gravata in questa sede, disponeva il diritto al rimborso principalmente sull'assunto che i redditi da capitale debbono essere compresi e confusi quali componenti positivi nel reddito della cooperativa, i cui redditi di impresa sono esenti per il requisito oggettivo di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 e non per quello soggettivo.

Insorge l'Ufficio affidandosi ad unico motivo di ricorso, mentre è rimasta intimata la società cooperativa contribuente.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la difesa erariale prospetta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, nell'interpretazione autentica fornitane dalla L. n. 28 del 1999, art. 14 e violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In altri termini, la parte ricorrente rileva l'errore concettuale della decisione impugnata derivante dalla confusione tra esenzioni soggettive ed esenzioni oggettive di determinate categorie di redditi, facendo confluire i redditi da capitale nei redditi di impresa ed attraendoli al medesimo regime agevolativo proprio della ricchezza prodotta con l'attività agricola.

Il motivo è fondato.

In materia la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio non ritiene doversi discostare in assenza di nuove ragioni, sin dalla sentenza n. 23957 del 2004 ha ritenuto che, al fine di stabilire se la ritenuta sugli interessi bancari, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, sia stata legittimamente effettuata a titolo di imposta – come tale non rimborsabile – e non a titolo di acconto, quel che rileva è soltanto la verifica che, nell'anno nel quale la ritenuta è stata operata, il soggetto contribuente sia stato esente da IRPEG, quale che sia la causa (soggettiva od oggettiva) dell'esenzione stessa.

2. Tale principio è stato puntualizzato con successiva sentenza n. 1563/2007) secondo cui "in tema di IRPEG, la qualificazione delle ritenute non è correlata alla qualità del soggetto percettore del reddito, cioè alla circostanza che si tratti o meno di soggetto esente da imposta, ma al regime cui è sottoposto il reddito stesso nel periodo d'imposta in discussione, nel senso che costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare la base imponibile, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito non assoggettabile ad imposizione: infatti, se il reddito non è esente da imposta, la ritenuta è appunto un acconto, la cui definitiva congruità dovrà essere valutata in sede di consuntivo, il quale potrà evidenziare la sussistenza di un ulteriore debito o del diritto al rimborso; se invece il reddito non è assoggettato ad IRPEG, la ritenuta costituisce un'imposta "secca", avendo evidentemente il legislatore ritenuto trattarsi comunque di una manifestazione di ricchezza, come tale assoggettabile a prelievo in via definitiva, in misura non ancorata all'ammontare complessivo dei redditi del contribuente".

3. Tale orientamento è stato poi confermato con successive sentenze di questa Sezione (cfr. Cass. Quinta, n. 4509/2012, n. 26152/2013, n. 21159/2014, n. 11410/2015, n. 8932/2018).

In conclusione, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, secondo l'interpretazione datane da questo Giudice di legittimità, sicchè dev'essere cassata e, non sussistendo ulteriori accertamenti da svolgere in fatto, il giudizio può essere definitivo nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società cooperativa contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società cooperativa contribuente. Condanna alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in Euro dodicimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

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