Cassazione, sentenza n. 3629 del 07/02/2019

Sentenza n. 3629 del 07/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3629
Data
07/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il trattamento IRPEF dell’indennità supplementare erogata, alla cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza dei dipendenti del Ministero delle Finanze; il giudice d’appello aveva ritenuto illegittima la ritenuta applicata. La Cassazione qualifica l’indennità come retribuzione differita con funzione previdenziale, assimilabile alle indennità equipollenti al trattamento di fine servizio e quindi soggetta a tassazione separata, poiché il Fondo è alimentato prevalentemente da proventi riconducibili all’attività dell’ente. Accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese.

Testo della pronuncia

otivi della decisione

1. Con l'unico motivo dedotto, parte ricorrente, denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, per avere il giudice d'appello affermato l'illegittimità della ritenuta IRPEF sull'indennità in questione, nonostante che il Fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze (istituito con D.P.R. n. 211 del 1981 e disciplinato con D.P.R. n. 1034 del 1984) fosse alimentato non già con contributi posti al carico del dipendente, bensì con le risorse previste dal D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, senza alcun tipo di partecipazione diretta del personale dipendente).

2. Le doglianze prospettate con il motivo di ricorso s'appalesano fondate, entro i termini di seguito esposti.

3. Il Collegio ritiene, infatti di dover condividere e dare continuità all'orientamento di legittimità, di recente consolidato, secondo il quale: "in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto" (Cass. n. 19859/16, che ha specificato quanto affermato da Cass. 9430/03, Cass. n. 2458/17, Cass. n. 5214/18, Cass. n. 11381/17).

4. A conferma di ciò, è di rilievo osservare che la composizione del fondo è costituita (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2), dai proventi della vendita di beni confiscati, dal recupero di crediti statali, dalle sanzioni pecuniarie, e dalle percentuali delle vincite del gioco del lotto; tutti elementi che consentono, quindi, di ritenere che detto fondo sia alimentato in massima parte da proventi riconducibili all'attività dell'Ente, con la conseguenza che l'indennità in questione deve essere inquadrata tra le forme di retribuzione differita riconducibile al perimetro normativo di cui al TUIR, art. 17 e 19, quale "indennità equipollente" al trattamento di fine servizio, assoggettabile, come tale, a tassazione separata.

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Campania che, in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

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