Cassazione, sentenza n. 3623 del 07/02/2019

Sentenza n. 3623 del 07/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3623
Data
07/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva il rimborso di un credito d’imposta risultante da una dichiarazione dei redditi presentata oltre tre anni dopo la scadenza, sostenendo che il documento, pur considerato omesso, valesse anche come istanza di rimborso. La Cassazione precisa che una dichiarazione ultratardiva può assolvere tale funzione soltanto quando contenga una specifica domanda di restituzione, e non la mera esposizione del credito. Non essendo stato riprodotto né adeguatamente localizzato nel fascicolo il contenuto comprovante quella richiesta, il ricorso difetta di autosufficienza; la prima istanza documentata risultava inoltre successiva al termine di 48 mesi, sicché il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

F.E. ricorre per la cassazione della sentenza n. 92/34/11, depositata il 25.11.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che, non accogliendo l'appello, confermava il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di rimborso delle somme corrispondenti al credito d'imposta maturato relativamente all'anno 1998.

Riferisce che dall'Unico 1999, presentato il 9 agosto 2002, emergeva un credito d'imposta di vecchie Lire 9.366.000, di cui chiedeva la ripetizione. Restando l'Amministrazione inerte, il 27.12.2006, e poi il 4.08.2008, proponeva istanza di rimborso, che l'Ufficio respingeva sull'assunto che la dichiarazione era stata presentata oltre i 90 gg. dalla scadenza del termine, per cui era da considerarsi omessa e dal versamento erano ormai trascorsi oltre 48 mesi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. La contribuente, sostenendo invece che la dichiarazione, pur omessa agli effetti del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, costituiva comunque titolo per la riscossione delle imposte e per il riconoscimento dei crediti d'imposta, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che con sentenza n. 126/07/2009 respingeva la domanda per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 38 cit..

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza ora impugnata, rigettava l'appello.

Con l'unico motivo di ricorso la F. censura la pronuncia per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la scarna motivazione con cui il giudice regionale ha disconosciuto nella dichiarazione, sia pur tardiva e da considerare omessa, un titolo per il rimborso dei crediti d'imposta.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione. L'Agenzia si è costituita, contestando il ricorso di cui ne ha chiesto il rigetto.

All'udienza pubblica del 17 gennaio, dopo la discussione, le parti presenti e il P.G. hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Le parti hanno tempestivamente depositato memorie.

Motivi della decisione

Esaminando l'unico motivo di ricorso, pur senza considerare l'erroneo riferimento al vizio di motivazione evocato dalla contribuente, laddove la questione che si pone afferisce all'error iuris in iudicando, esso è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza.

La F. sostiene che pur a fronte di una dichiarazione dei redditi presentata a distanza di più di tre anni dal termine ultimo di presentazione, e dunque ultratardiva, così come essa costituisce titolo per la riscossione, ad un tempo funge da istanza di rimborso per i crediti d'imposta. La presentazione entro i termini decadenziali prescritti dall'art. 38 cit. consentirebbe dunque di escludere la decadenza dal diritto al rimborso.

Questa Corte, con riguardo alla disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9 – prima della totale abrogazione di quest'ultima norma ad opera del D.Lgs. n. 322 del 1998, art. 9 -, richiamando il testo, secondo il quale la dichiarazione dei redditi tardivamente presentata "costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati", ha affermato tuttavia che di essa l'erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d'imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente l'onere di formulare una espressa istanza; detta istanza peraltro può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, qualora con essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso (cfr. Cass., sent. n. 26314/2010). Il principio può essere tenuto fermo, pur nell'evoluzione della fonte normativa, atteso che anche il D.P.R. n. 322 cit., art. 2 comma 7, qualificando come omessa la dichiarazione quando presentata oltre il novantesimo giorno dal termine ultimo di presentazione, al pari della precedente disciplina lascia impregiudicato che essa costituisca titolo per la riscossione delle imposte dovute.

Nel caso di specie occorreva pertanto che la ricorrente, che afferma di aver richiesto, unitamente alla presentazione ultratardiva della dichiarazione dei redditi, il rimborso del credito d'imposta, ai fini dell'autosufficienza riproducesse la parte del documento da cui si evinceva l'espressa richiesta di rimborso, indicando in quale atto e in quale parte del fascicolo di primo grado ciò fosse stato riportato e la tardiva dichiarazione dei redditi allegata. Ciò non è avvenuto. Ne discende che il primo atto con il quale incontestatamente è stata fatta richiesta di rimborso risale al 27 dicembre 2006, cioè ben oltre i 48 mesi decorrenti dal manifestarsi del credito d'imposta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate delle spese di lite, che si liquidano nella misura di Euro 1.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

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