Cassazione, sentenza n. 3622 del 07/02/2019
Sentenza n. 3622 del 07/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3622
- Data
- 07/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Uno studio professionale associato aveva ottenuto nei gradi di merito il rimborso dell’IRAP versata dal 1999 al 2001, poiché l’impiego di una segretaria part-time non era stato ritenuto sufficiente a integrare un’autonoma organizzazione. La Cassazione afferma invece che l’esercizio della professione in forma associata costituisce di per sé presupposto dell’IRAP, senza necessità di verificare concretamente mezzi e struttura organizzativa. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dello studio, compensando le spese per il recente superamento del contrasto giurisprudenziale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Nella controversia originata dall'impugnazione da parte dello Studio Legale Maccario, Associazione professionale tra avvocati, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell'IRAP versata dal 1999 al 2001, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dallo Studio associato, riformava parzialmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, limitatamente alle annualità 2000 e 2001, riconoscendo il chiesto rimborso, anche per l'annualità 1999, sul presupposto che l'impiego di una segretaria part time non potesse costituire, da solo, indice di autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l'Agenzia delle Entrate.
Studio Legale Maccario resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente, Agenzia delle Entrate, deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, laddove la C.T.R. non aveva tenuto conto della circostanza che l'esercizio della professione liberale in forma associata fosse circostanza di per sè idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi.
2. La censura è fondata. Il contrasto formatosi sulla questione è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 7371 del 14/04/2016, hanno affermato il seguente principio di diritto "l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività". In particolare, è stato statuito, con la citata sentenza, che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
3. Alla luce della richiamata decisione delle Sezioni Unite (e della conforme giurisprudenza successiva: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12763 del 19/05/2017, id. n. 27843/2018), il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dall'Associazione tra professionisti.
4. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, attesa la recente (rispetto alla data di proposizione del ricorso) composizione del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019
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