Cassazione, sentenza n. 3595 del 07/02/2019

Sentenza n. 3595 del 07/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3595
Data
07/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’atto di contestazione concerneva certificati non conformi sull’origine di lamiere e nastri di alluminio importati dal Venezuela; i giudici di primo e secondo grado avevano escluso la sanzione, reputando che l’art. 303 T.U.L.D. riguardasse soltanto qualità, quantità e valore. Per la Cassazione, l’origine integra la qualità della merce e rientra tra gli elementi essenziali della dichiarazione doganale, senza che la natura sanzionatoria impedisca un’interpretazione estensiva; accertata la falsità del certificato, la buona fede dell’importatore è irrilevante. Il ricorso è accolto e la causa viene rinviata alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Ufficio delle Dogane di Livorno adottò, nei confronti della S. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., (d'ora in avanti, breviter, " S.") l'atto di contestazione prot. (OMISSIS) di irrogazione di sanzione, ex art. 303 T.U.L.D, avuto riguardo alla difformità relativa all'origine della merce (precisamente, lamiere e nastri di leghe di alluminio) importata dalla predetta società dal Venezuela, siccome scortata da certificati FORM AA non conformi a quello – previsto invece dalla U.E. – denominato FORM A e recanti, peraltro, un'impronta del timbro diversa da quella presente nello "Specimen Management System" della European Commission, Taxation and Customs Union;

2. Avverso tale provvedimento la S. propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Livorno la quale, in accoglimento dello stesso annullò il provvedimento impugnato, osservando come al T.U.L.D. art. 303, comma 3, non contempli, quale motivo di irrogazione delle sanzioni dallo stesso previste, le difformità relative all'origine della merce, ma solo quelle – non ricorrenti nella specie – relative alla qualità, quantità e valore, aggiungendo, altresì, come la norma non possa essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, dovendo essere interpretata, al contrario, letteralmente.

3. Tale decisione fu impugnata, ad opera dell'Agenzia delle Dogane, innanzi alla C.T.R. della Toscana, sez. staccata di Livorno che, con sentenza n. 31/14/12, del 16.4.2012, confermò la gravata pronunzia e, per quanto in questa sede interessa, le motivazioni alla stessa sottese;

4. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituta con controricorso la S., riproponendo altresì i motivi rimasti assorbiti nei precedenti gradi di giudizio.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., essendo stati entrambi i giudizi nn. 13583/2012 e 21096/2012 r.g. (indicati alla p. 9 del controricorso quali procedimenti pregiudicanti) chiamati per la discussione e definiti all'udienza odierna.

2. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità, per difetto di specificità (cfr. art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), della riproposizione, ad opera della S., dei motivi di impugnazione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni per cui è causa e rimasti asseritamente assorbiti in primo e secondo grado (cfr. controricorso, pp. 22 ss.): ed infatti, parte controricorrente non ha indicato quando ed in che termini essi sarebbero stati articolati in prime cure nè, a tutto volere e nel silenzio serbato sul punto dalla decisione impugnata (la quale indugia unicamente sull'assorbimento di "ogni altra eccezione formulata dall'Ufficio" – cfr. sentenza n. 31/14/12, p. 6, secondo cpv.), se detti motivi furono effettivamente riproposti in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56) nè, ancora, i termini in cui ciò sarebbe avvenuto, con conseguente preclusione del loro esame da parte del Collegio (Cass., Sez. 6-5, 18.5.2018, n. 12191, Rv. 648484-01).

3. Ancora in via preliminare, infine, va rigettata l'eccezione di giudicato sollevata dalla S. (cfr. ricorso, p. 11), in relazione alla sentenza n. 92/10/2011 emessa nei confronti della B. S.R.L., quale coobbligata solidale rispetto alla pretesa tributaria in questione (cfr. l'art. 1306 c.c.). Invero, pur essendo noto che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, anche qualora risulti da atti che siano stati prodotti per la prima volta in cassazione ed anche ove tale produzione sia avvenuta nel termine per il deposito di memorie illustrative, cionondimeno, affinchè non operi la preclusione di cui all'art. 372 c.p.c., occorre pur sempre che il documento nuovo, rappresentato dalla sentenza passata in giudicato, si sia formato dopo l'esaurimento dei gradi di merito (Cass., Se. 5, n. 11.1.2006, n. 360, Rv. 588712-01): ciò che, invero, non è avvenuto nella specie, giacchè è la stessa parte ricorrente a (cfr. p. 7) chiarire che detto giudicato si sarebbe formato in data 12.11.2011 e, dunque anteriormente all'esaurimento dei gradi di merito (la sentenza in questa sede impugnata è stata infatti pronunziata il 22.2.2012 e successivamente pubblicata il 16.4.2012).

4. Passando, quindi, all'esame dell'unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 303, per avere la C.T.R. escluso dalle difformità ricomprese nell'art. 303 T.U.L.D. – e determinative dell'applicazione delle sanzioni ivi contemplate – quelle relative alla origine della merce importata, sulla base di una erronea interpretazione della norma da ultimo citata.

4.1. Il motivo è fondato e va accolto.

4.2. Questa Corte ha già chiarito – con orientamento cui si intende dare continuità in questa sede – che in tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall'Unione europea; ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine (Cass., Sez. 5, 3.8.2012, n. 14042, Rv. 623866-01). Nè osta ad una simile possibilità di indagine ermeneutica – con ciò definitivamente superando la questione di legittimità costituzionale sollevata nel controricorso (cfr. pp. 19 ss., sub 3.5) – la natura sanzionatoria della norma in questione, essendo finanche le norme penali incriminatrici suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. Cass., Sez. 6 pen., 10.5.996 n. 4741; Cass., Sez. 6 pen. 23.11.1998 n. 12238), tale criterio ermeneutico incontrando un limite, unitamente all'analogia, esclusivamente nella natura "eccezionale" della norma (ipotesi che non ricorre nella fattispecie disciplinata dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303) ovvero nel caso in cui il risultato dell'esegesi normativa dovesse incidere, ulteriormente limitandolo, su un diritto costituzionalmente tutelato (cfr. Cass., Sez. 4 pen. 12.10.1991 n. 10462, con riferimento alla libertà di circolazione) – così, in motivazione, Cass. 5, 19.9.2012, n. 15779, non massimata. Peraltro, neppure rileva, in senso contrario all'applicazione delle sanzioni in commento, l'eventuale inconsapevolezza che l'importatore abbia delle irregolarità della dichiarazione, oggetto di successiva contestazione: in proposito questa Corte ha già chiarito (Cass., Sez. 5, 3.2.2012, n. 1583, Rv. 621388-01) che, accertata la falsità (ideologica o materiale) del certificato di origine della merce, è irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un'irregolarità che ha comportato la mancata riscossione dei dazi che egli, altrimenti, avrebbe dovuto pagare, non essendo l'Unione europea tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (cfr. Corte di giustizia CE, sent. 17 luglio 1997, in causa C-97/95). 5. L'impugnata sentenza, che non si è attenuta si summenzionati principi, va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l'effetto cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. di Firenze, Sez. Staccata di Livorno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.