Cassazione, sentenza n. 3628 del 07/02/2019

Sentenza n. 3628 del 07/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3628
Data
07/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo al 2001 e dall’inammissibilità del ricorso, dichiarata nei gradi di merito per inosservanza del termine decadenziale, non essendo stata accolta la richiesta di rimessione in termini fondata sulla malattia del difensore. Durante il giudizio di cassazione, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite e la documentazione dell’Agenzia delle Entrate ne ha attestato il regolare perfezionamento mediante pagamento del dovuto. La Corte dichiara quindi estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. M.F. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 286/01/11, depositata il 20.04.2011, con la quale la CTR di Roma, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto dalla contribuente per violazione del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, ed avente ad oggetto avviso di accertamento con ricarico fiscale per il periodo d'imposta relativo al 2001.

2. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva, premesso che la contribuente aveva in via pregiudiziale avanzato richiesta di rimessione in termini ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 153 e 294 c.p.c., fondava la pronuncia di rigetto del ricorso proposto dalla M., assumendo che: a) la patologia indicata dal difensore della contribuente (lombalgia con prognosi riservata di giorni sette) non risultava di particolare gravità, tale da impedire allo stesso di perfezionare il procedimento di proposizione del ricorso entro il termine di legge; b) tale adempimento professionale poteva, comunque, essere delegato ad altro soggetto, non presupponendo peculiari attitudini professionali;

3. Avverso tale sentenza ricorre M.F. affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

4. Successivamente all'interposizione del gravame, la contribuente ha avanzato richiesta di definizione della controversia ai sensi della L. n. 225 del 2016.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza di definizione della controversia, documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, risulta attestata la regolarità della definizione agevolata della lite, avendo il contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento, secondo quanto previsto dalla L. n. 225 del 2016.

2. Ciò implica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

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