Cassazione, sentenza n. 3627 del 07/02/2019

Sentenza n. 3627 del 07/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3627
Data
07/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La causa verteva sul rimborso parziale di IRPEG e ILOR e sulla deducibilità degli interessi passivi in presenza di interessi esenti maturati su titoli detenuti da una società di persone partecipata dalla contribuente. La Commissione tributaria centrale aveva adottato un dispositivo favorevole all’Amministrazione, ma una motivazione orientata alla conferma della decisione d’appello; emergeva inoltre una difformità tra il presidente indicato nell’intestazione e il sottoscrittore. La Cassazione ravvisa un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, dichiara nulla la sentenza senza esaminare il merito e rinvia alla Commissione regionale per l’Umbria.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La P. spa (poi incorporata nella ricorrente C. spa) nel 1987 presentava separate istanze all'Intendenza di Finanza di Perugia chiedendo il rimborso parziale dell'IRPEG ed ILOR versate sui redditi conseguiti negli anni 1985 e 1986.

1.1 Assumeva infatti la contribuente di aver erroneamente interpretato ai sensi del D.L. n. 791 del 1984, art. 1 (convertito con L. n. 6 del 1985) che disciplina la deducibilità degli interessi passivi in presenza di interessi attivi su titoli esenti. Conseguentemente proponeva una rettifica della dichiarazione, chiedendo la rideterminazione del reddito imponibile e la riliquidazione del debito di imposta con il rimborso delle somme versate in eccesso sul dovuto.

1.2 Veniva precisato che gli interessi attivi esenti sui titoli del debito pubblico derivavano in parte da titoli acquistati e detenuti direttamente da P. spa ed in parte più consistente da titoli acquistati da P. di P.C. & c. s.a.s. di cui P. era socio accomandante con una quota del 100% (o, più verosimilmente, pressochè totalitaria) del capitale sociale e che l'indeducibilità degli interessi passivi doveva limitarsi alla stessa misura degli speculari interessi attivi su titoli di Stato esenti acquistati in proprio, mentre potevano essere portati in deduzione gli ulteriori interessi passivi, senza tener conto degli interessi attivi sui titoli esenti detenuti dalla società in accomandita semplice di cui la contribuente era socia accomandante (pressochè) totalitaria.

1.3 Il thema decidendum si incentrava quindi sulla rilevanza o meno degli interessi attivi su titoli esenti detenuti da società di persone e che vengono a confluire nel patrimonio del socio imprenditore, ponendosi la questione se concorrano a compensare gli interessi passivi che questi possa portare in deduzione, ovvero se si tratti di somme fiscalmente neutre (o che abbiano già assolto i propri doveri contributivi) che non impediscono al socio imprenditore di esporre nei costi integralmente gli interessi passivi sulle somme prese a mutuo o, comunque, procuratesi sul mercato del credito.

In altri termini, la questione giuridica si imperniava sulla riferibilità alla contabilità dell'impresa del socio anche degli interessi attivi maturati su titoli esenti detenuti da società di persone, ovvero se quegli interessi attivi, una volta distribuiti sotto forma di compenso ai soci di società di persone, subiscano una trasformazione che inibisce di compensare gli interessi passivi.

1.4 I giudice di primo grado riuniva i ricorsi e li decideva nel merito apprezzando le argomentazioni della contribuente. La CTR rigettava l'appello erariale, confermando integralmente la sentenza di prime cure, donde l'Amministrazione investiva la Commissione tributaria centrale che si pronunciava con dispositivo di accoglimento del ricorso, ma con motivazione che lascerebbe intenderne il rigetto. Di qui l'impugnazione dell'Avvocatura generale dello Stato affidata a due motivi, cui replica la difesa della contribuente con puntuale controricorso.

In prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo – violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 2, in parametro all'art. 360 cod. cit., comma 1, n. 4.

In altri termini, si lamenta che nella motivazione siano confutate le ragioni dell'Amministrazione ricorrente per cassazione, mentre nel dispositivo si afferma l'accoglimento del ricorso.

L'esame della sentenza impugnata evidenzia che la motivazione si chiude con la conferma della decisione del giudice di secondo grado, mentre il dispositivo è di segno opposto, per l'accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Non aiuta l'analisi della motivazione che si apre dichiarando non meritevole di accoglimento il gravame erariale, per poi proseguire con l'esposizione della norma di riferimento, ritenuta di stretta interpretazione. Il terzultimo paragrafo della motivazione afferma di ricavare la portata della norma agevolmente in base all'interpretazione letterale, mentre il penultimo dichiara che la lettera della norma non è così inequivoca e che occorre far riferimento a ulteriori criteri ermeneutici che però non vengono indicati, chiudendosi la motivazione – come già scritto – con l'ultimo paragrafo che dichiara di confermare la sentenza di secondo grado.

Questa Corte ritiene pertanto che sussista nel caso di specie l'insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione non componibile in via interpretativa (cfr. Cass. n. 23327/2013) che comporta la nullità della sentenza ex art. 156 codice di rito.

A ciò si deve aggiungere la discrasia interna alla stessa sentenza fra intestazione – che indica come presidente A.P. – e la sottoscrizione che è stata apposta come presidente da Pier L.G., il quale non risulta componente del collegio, nè viene annotata la ragione di impedimento del presidente a sottoscrivere.

Il primo motivo è quindi fondato e la sentenza dev'essere dichiarata nulla.

2. Il carattere pregiudiziale del primo motivo affranca il Collegio dall'esaminare il merito della questione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata, rinvia il giudizio alla Commissione Regionale per l'Umbria, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase di giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

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