Cassazione, sentenza n. 3630 del 07/02/2019
Sentenza n. 3630 del 07/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3630
- Data
- 07/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate su somme corrisposte per incentivare la cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che il termine decorresse dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia UE. La Cassazione ha invece ribadito che il termine decadenziale di quarantotto mesi decorre dalla ritenuta o dal versamento anche quando l’imposta sia fondata su una norma poi riconosciuta incompatibile con il diritto unionale, poiché la retroattività incontra il limite dei rapporti esauriti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. C.A. ricorre avverso la sentenza n. 313/10/13, depositata il 14.05.2013, con la quale la CTR dell'Abruzzo, rigettandone l'appello, lo ha dichiarato decaduto dal diritto al rimborso, richiesto con istanza presentata il 7 dicembre 2009, in relazione al 50% delle ritenute IRPEF, applicate dal datore di lavoro su somme erogategli a titolo di incentivazione alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
2. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva, ha ritenuto che, tale istanza dovesse essere respinta, in quanto tardiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che fissa il termine in 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata applicata, vale a dire il marzo 2001.
3. Avverso tale sentenza ricorre C.A. affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo dedotto, parte ricorrente, denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art 38 e degli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 111, 117 Cost., nonchè del Trattato dell'Unione Europea e della Direttiva CEE n. 76/207, art. 141, per avere la CTR, erroneamente ritenuto che il "dies a quo" per la presentazione dell'istanza di rimborso dovesse decorrere dalla data di versamento dell'imposta, in luogo della data di pubblicazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (16/01/2008), con la quale erano state risolte le questioni interpretative sul trattamento fiscale della somma ricevuta dal contribuente a titolo di incentivazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Le doglianze prospettate con il motivo di ricorso s'appalesano infondate, per quanto di seguito esposto.
3. Il Collegio ritiene, infatti, di dover condividere e dare continuità ad un univoco orientamento di legittimità formatosi sulla questione relativa al rapporto tra una norma dell'ordinamento nazionale contrastante con una direttiva comunitaria, e la sussistenza dell'onere, in capo al soggetto interessato, di dover impugnare entro un termine di decadenza gli atti impositivi correlati all'indebita pretesa fiscale.
4. Questa Corte ha infatti chiarito che "il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche" (Cass. Sez. U. n. 13676/2014), e che "nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario" (Cass. n. 25268/14).
5. Alla luce dei principi ora richiamati, deve, quindi, escludersi che la caducazione della norma tributaria per contrasto con la disciplina costituzionale o con quella comunitaria possa implicare il superamento dei tempi e dei modi del relativo contenzioso, e consentire la rimessa in discussione di provvedimenti impositivi a suo tempo non impugnati nei prescritti termini.
6. Non risultano, pertanto, rilevanti le censure dedotte dal ricorrente in riferimento alla violazione del principio di affidamento e dell'"overruling", atteso che, perchè si possa invocare tale istituto è necessario che si verta, a differenza della fattispecie in disamina attinente normativa di carattere sostanziale, in materia di mutamento della giurisprudenza intervenuto su di una regola processuale.
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio vanno compensate essendosi la giurisprudenza, di riferimento, consolidata successivamente alla proposizione del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019
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