Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 7255

Cassazione, sentenza n. 7255 del 14/03/2019

Sentenza n. 7255 del 14/03/2019

A seguito di controllo automatizzato, una società contestava la cartella IRES sostenendo di avere indicato per errore corrispettivi superiori al valore minimo necessario per adeguarsi agli studi di settore e di poter correggere l’errore nel giudizio, nonostante l’omessa dichiarazione integrativa tempestiva. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso: la censura non individua compiutamente il fatto storico decisivo, né riporta i valori e lo studio applicato. Opera inoltre il limite alla censura motivazionale derivante dalla doppia decisione conforme.

  • IRES
  • Dichiarazioni
  • Accertamento fiscale
  • Riscossione
  • Processo tributario
N. 7254

Cassazione, sentenza n. 7254 del 14/03/2019

Sentenza n. 7254 del 14/03/2019

La contribuente impugnava accertamenti fondati sugli studi di settore, sostenendo che mancasse un rituale invito al contraddittorio specificamente riferito alla determinazione standardizzata del reddito. La Cassazione precisa che lo scostamento dagli standard costituisce una presunzione semplice, la cui rilevanza emerge dal contraddittorio, nel quale il contribuente può allegare e provare le peculiarità della propria attività. Nel caso concreto, i verbali dimostravano che il confronto sugli studi era stato effettivamente consentito, sebbene avviato con una richiesta documentale per altri controlli; la mancata partecipazione all’incontro successivo non invalidava gli accertamenti e il ricorso è rigettato.

N. 7253

Cassazione, sentenza n. 7253 del 14/03/2019

Sentenza n. 7253 del 14/03/2019

Una società madre francese chiedeva il credito d’imposta convenzionale sui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana, dopo avere già beneficiato dell’esenzione prevista dalla disciplina comunitaria sulle società madri e figlie. La Cassazione conferma il diniego: il regime della convenzione Italia-Francia e quello comunitario sono alternativi, poiché il credito pattizio mira a neutralizzare una doppia imposizione che, in presenza dell’esenzione, non si verifica. La successiva opzione per il credito produrrebbe una doppia non imposizione e non è consentita; il ricorso è pertanto rigettato.

N. 7252

Cassazione, sentenza n. 7252 del 14/03/2019

Sentenza n. 7252 del 14/03/2019

La controversia riguardava un accertamento TIA 2005 relativo a un’officina: in sede di rinvio la CTR aveva escluso la quota variabile per le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, oltre a sanzioni, interessi e IVA, mantenendo dovuta la quota fissa. Nel giudizio di legittimità la società affidataria del servizio ha rinunciato al ricorso, dando atto dell’intervenuta conciliazione della lite. La Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio e non ha statuito sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7251

Cassazione, sentenza n. 7251 del 14/03/2019

Sentenza n. 7251 del 14/03/2019

La lite verteva su accertamenti TIA 2001-2006 riferiti a due stabilimenti, annullati in primo grado per inosservanza delle modalità regolamentari di sopralluogo e accertamento; la CTR aveva confermato richiamando nuovi calcoli delle superfici, pur dichiarandoli estranei al giudizio. La Cassazione ha ravvisato una motivazione apparente e contraddittoria, incapace di dare conto dell’esame dei motivi d’appello e di un autonomo percorso deliberativo. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza con rinvio a diversa sezione della CTR Toscana, anche per le spese.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7250

Cassazione, sentenza n. 7250 del 14/03/2019

Sentenza n. 7250 del 14/03/2019

La controversia riguardava avvisi TARSU/TIA 2006-2009 per uno stabilimento di lavorazione del legno, annullati dai giudici di merito perché la contribuente aveva dimostrato lo smaltimento tramite terzi dei rifiuti speciali assimilati e il gestore non aveva provato ulteriori rifiuti urbani, salvo quelli prodotti nei locali di servizio. La Cassazione ha affermato che lo smaltimento in proprio provato dà diritto alla riduzione tariffaria e che la contestazione sull’idoneità dei documenti investiva la valutazione delle prove, non la violazione normativa dedotta. Ha pertanto rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese.

N. 7249

Cassazione, sentenza n. 7249 del 14/03/2019

Sentenza n. 7249 del 14/03/2019

La controversia concerneva avvisi TARSU/TIA 2001-2005, ritenuti dalla CTR illegittimi quanto a IVA e sanzioni. La Cassazione ha confermato che la TIA 1, avendo natura tributaria e non costituendo il corrispettivo di un servizio, non è assoggettabile a IVA; ha invece rilevato che la maggiore superficie imponibile rispetto a quella dichiarata integrava una dichiarazione infedele, sanzionata dalla legge e dal regolamento comunale, senza che emergessero cause di esclusione. Accolto il secondo motivo e respinti gli altri, ha cassato sul punto e, decidendo nel merito, dichiarato legittime le sanzioni, compensando le spese.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 7248

Cassazione, sentenza n. 7248 del 14/03/2019

Sentenza n. 7248 del 14/03/2019

Una società francese aveva impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate al rimborso del credito d’imposta previsto dalla convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, relativo a un dividendo ricevuto quale socio unico di una società italiana; la CTR aveva ritenuto legittimo il diniego. In pendenza del giudizio di cassazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, accettata dall’Avvocatura dello Stato. La Corte, senza decidere il merito della spettanza del credito né l’eccezione sulla qualità di beneficiaria effettiva, ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.

N. 7247

Cassazione, sentenza n. 7247 del 14/03/2019

Sentenza n. 7247 del 14/03/2019

La CTR aveva confermato un accertamento TIA 2005, escludendo però IVA, sanzioni e interessi. La Cassazione ha ribadito che la TIA 1, quale tributo e non corrispettivo, non è soggetta a IVA; ha invece ritenuto legittime le sanzioni, poiché l’accertata maggiore superficie tassabile configurava una dichiarazione infedele e non risultavano specifiche cause di esclusione. La censura sugli interessi è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse concreto, non essendo stato applicato alcun importo; accolto il secondo motivo, la Corte ha deciso nel merito sulle sanzioni e compensato le spese.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 7118

Cassazione, sentenza n. 7118 del 13/03/2019

Sentenza n. 7118 del 13/03/2019

La controversia riguardava la riduzione del 50% dell’ICI per due immobili che la società dichiarava inagibili; CTP e CTR avevano riconosciuto il beneficio valorizzando la documentazione relativa a lavori successivi. La Cassazione ha affermato che occorreva la dichiarazione dell’ufficio tecnico comunale oppure una dichiarazione sostitutiva riferibile all’anno d’imposta, mentre la DIA presentata nel 2007 non provava la conoscenza comunale dell’inagibilità nel 2005. Ha quindi accolto il ricorso del Comune, cassato la decisione e, decidendo nel merito, respinto il ricorso originario della contribuente.

N. 7099

Cassazione, sentenza n. 7099 del 13/03/2019

TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - Ambito di applicazione - Cartella ex art. 36-bis - Esclusione - Fondamento.

La contribuente chiedeva la sospensione del giudizio per accedere alla definizione agevolata, nell’ambito dell’impugnazione di una cartella emessa mediante controllo automatizzato per omessi o carenti versamenti dichiarati. La Cassazione ha escluso l’applicabilità della definizione, poiché la cartella non costituiva un atto impositivo discrezionale, ma la liquidazione di tributi già esposti in dichiarazione. Ha inoltre confermato l’inammissibilità dell’appello, non notificato tramite ufficiale giudiziario, per il mancato tempestivo deposito della relativa copia presso la segreteria del giudice di primo grado, dichiarando infine inammissibile il ricorso.

N. 7127

Cassazione, sentenza n. 7127 del 13/03/2019

TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Principio generale di non contestazione - Operatività - Modalità e limiti.

Nel giudizio sul silenzio-rifiuto relativo al rimborso di crediti IRPEG, la CTR aveva reputato tardiva la contestazione dell’Ufficio, formulata in appello, circa la mancata prova del credito. La Cassazione chiarisce che il contribuente richiedente il rimborso è attore sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; le contestazioni dell’Amministrazione costituiscono mere difese, proponibili anche in appello, mentre la non contestazione opera soltanto sul piano probatorio e non supplisce alla carenza di allegazioni. Accolti entrambi i motivi dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.

N. 7126

Cassazione, sentenza n. 7126 del 13/03/2019

Sentenza n. 7126 del 13/03/2019

La lite riguardava una cartella TIA per il 2006-2007, con contestazioni sulla categoria tariffaria dell’attività, sulla riduzione per rifiuti avviati al recupero e sull’applicazione dell’IVA. La Cassazione ha qualificato come industriale l’attività di lavorazione e confezionamento di fiori secondo il codice dichiarato e ha ribadito che spetta al contribuente provare, nelle forme prescritte, le condizioni della riduzione; la relativa contestazione in appello costituisce mera difesa. Ha invece confermato che la TIA, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA, cassando la decisione sui primi due profili e rinviando alla CTR.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 7125

Cassazione, sentenza n. 7125 del 13/03/2019

Sentenza n. 7125 del 13/03/2019

La controversia verteva su una cartella TIA del 2006, annullata in primo grado per la riduzione collegata al recupero dei rifiuti e per l’esclusione dell’IVA; la CTR aveva confermato richiamando integralmente la decisione precedente. La Cassazione ha ritenuto meramente apparente tale motivazione, poiché il giudice d’appello non aveva esaminato autonomamente i motivi di gravame né reso comprensibile il percorso decisionale. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza, l’ha cassata e ha rinviato a un’altra sezione della CTR anche per le spese.

N. 7124

Cassazione, sentenza n. 7124 del 13/03/2019

Sentenza n. 7124 del 13/03/2019

La società contestava accertamenti TIA per il 2001-2005, deducendo l’esclusione di alcune superfici e la non debenza dell’IVA; la CTR aveva respinto l’appello richiamando l’assenza di prove sullo smaltimento in proprio. La Cassazione ha rilevato l’omesso esame dei documenti relativi alle aree, l’inconferenza del riferimento all’autosmaltimento e l’omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di appello. Ha inoltre affermato che la TIA, per la sua natura tributaria, non è assoggettabile a IVA; accolto integralmente il ricorso, ha cassato la decisione con rinvio alla CTR in diversa composizione.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Processo tributario
N. 7123

Cassazione, sentenza n. 7123 del 13/03/2019

TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA - Determinazione del volume d'affari mediante studi di settore - Compatibilità con il diritto unionale - Sussistenza - Limiti.

La controversia concerneva la rettifica di IRPEF, IRAP e IVA mediante studi di settore per un’attività di ristorazione, rispetto alla quale la contribuente invocava circostanze concrete idonee a spiegare lo scostamento. La Cassazione afferma che l’accertamento standardizzato è compatibile con il diritto unionale se il contraddittorio consente di contestare pertinenza ed esattezza dello studio e di offrire prova contraria; se il contribuente non allega elementi utili, l’Ufficio può fondarsi sugli standard. Nel caso esaminato ha ritenuto rispettate tali garanzie e giustificato il metodo induttivo sulla base delle incongruenze rilevate.

N. 7122

Cassazione, sentenza n. 7122 del 13/03/2019

Sentenza n. 7122 del 13/03/2019

Un medico convenzionato con il servizio sanitario aveva chiesto il rimborso dell’IRAP, sostenendo di esercitare senza autonoma organizzazione; i giudici di merito avevano valorizzato i beni strumentali modesti e l’impiego di una sola dipendente part-time con compiti esecutivi. La Cassazione ha ribadito che l’autonoma organizzazione richiede beni eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui superiore alla soglia di un collaboratore addetto a segreteria o mansioni meramente esecutive. Ritenendo insufficiente il solo impiego indicato dall’Agenzia, ha rigettato il ricorso e compensato le spese.

N. 7121

Cassazione, sentenza n. 7121 del 13/03/2019

Sentenza n. 7121 del 13/03/2019

La controversia riguardava rettifiche IRES, IRAP e IVA su ricavi, rimanenze, costi, minusvalenze e ammortamenti imputati all’esercizio 2003; la CTR le aveva annullate ritenendo che l’applicazione del criterio di competenza producesse una doppia imposizione. La Cassazione afferma che l’imputazione temporale dei componenti del reddito è tassativa e non può essere modificata dal contribuente secondo convenienza; l’eventuale duplicazione non legittima la deroga, potendo essere affrontata mediante rimborso. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR per l’esame delle singole riprese.

  • IRES
  • IRAP
  • Imprese
  • Contabilità e Bilancio
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 7120

Cassazione, sentenza n. 7120 del 13/03/2019

Sentenza n. 7120 del 13/03/2019

Il giudizio riguardava il rimborso dell’IRAP versata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che negava l’esistenza di un’autonoma organizzazione; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Cassazione ha confermato che la disponibilità dell’ambulatorio e l’impiego di una sola collaboratrice con mansioni di segreteria non superavano la soglia organizzativa minima richiesta per l’imposta. Ha tuttavia accolto la censura sull’omessa determinazione dell’effettivo importo rimborsabile, cassando la sentenza e rinviando alla CTR per l’accertamento del quantum.

N. 7119

Cassazione, sentenza n. 7119 del 13/03/2019

Sentenza n. 7119 del 13/03/2019

La contribuente contestava accertamenti ICI sostenendo che l’immobile coincidesse con la propria abitazione principale, nonostante la diversità degli indirizzi risultanti dalla documentazione; i giudici di merito avevano escluso che tale identità fosse provata. La Cassazione ha precisato che le deduzioni formulate in appello per contrastare i fatti costitutivi della pretesa non erano nuove eccezioni, ma ha rilevato che la CTR le aveva comunque esaminate e respinte mediante una valutazione probatoria non censurabile come violazione di legge. Poiché spettava alla contribuente provare i presupposti dell’agevolazione, il ricorso è stato rigettato.

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