Cassazione, sentenza n. 7248 del 14/03/2019
Sentenza n. 7248 del 14/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7248
- Data
- 14/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società francese aveva impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate al rimborso del credito d’imposta previsto dalla convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, relativo a un dividendo ricevuto quale socio unico di una società italiana; la CTR aveva ritenuto legittimo il diniego. In pendenza del giudizio di cassazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, accettata dall’Avvocatura dello Stato. La Corte, senza decidere il merito della spettanza del credito né l’eccezione sulla qualità di beneficiaria effettiva, ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p. 1. La società di diritto francese F. SA ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 975 del 18 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo (Sez. St. di Pescara), ha ritenuto legittimo, in riforma della prima decisione, il diniego opposto dall'agenzia delle entrate (Centro Operativo di Pescara) alla sua istanza 28 aprile 2003 di rimborso del credito d'imposta (pari ad Euro 9.928.125) previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni intercorsa tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989, art. 10, comma 4, lett. b), ratificata in Italia con L. n. 20 del 1992. Ciò in relazione al dividendo ad essa ricorrente corrisposto il 3 marzo 2003 – senza ritenuta alla fonte D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 27, comma 3, – nella sua qualità di socio unico della italiana H. srl.
Ha resistito con controricorso l'agenzia delle entrate la quale ha riproposto, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso avversari, l'eccezione di non spettanza del credito d'imposta stante la mancanza, nella società ricorrente, della qualità di "beneficiaria effettiva" dei dividendi.
p. 2. La società ricorrente ha depositato dichiarazione 31 gennaio 2019 di rinuncia al ricorso a spese compensate; l'istanza è stata controfirmata dall'Avvocatura dello Stato per accettazione della compensazione delle spese di lite.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara estinto il processo;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019
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