Cassazione, sentenza n. 7124 del 13/03/2019

Sentenza n. 7124 del 13/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7124
Data
13/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava accertamenti TIA per il 2001-2005, deducendo l’esclusione di alcune superfici e la non debenza dell’IVA; la CTR aveva respinto l’appello richiamando l’assenza di prove sullo smaltimento in proprio. La Cassazione ha rilevato l’omesso esame dei documenti relativi alle aree, l’inconferenza del riferimento all’autosmaltimento e l’omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di appello. Ha inoltre affermato che la TIA, per la sua natura tributaria, non è assoggettabile a IVA; accolto integralmente il ricorso, ha cassato la decisione con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. D.G.A. e C. s.n.c., in persona del titolare D.G.A., impugnava gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2005 notificati il 20 settembre 2005 dalla società A. S.p.A. in qualità di affidataria della riscossione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Capannori.

La commissione tributaria provinciale di Lucca dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Proponeva appello la contribuente e la commissione tributaria regionale della Toscana lo rigettava sul rilievo che l'appellante non aveva fornito prove documentali a sostegno del suo assunto e non si rinvenivano agli atti documenti comprovanti lo smaltimento in proprio dei rifiuti nè una perizia giurata che comprovasse quali fossero le superfici destinate a lavorazione. Inoltre osservava la CTR che erano venute meno le lagnanze in merito all'applicabilità dell'Iva, l'operato dell'A. era legittimo con riguardo all'accesso ed all'inoltro degli atti successivi ed era irrilevante l'aver la contribuente proposto ricorso al Tar (avverso il presupposto normativo dell'accertamento).

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi. A. S.p.A. non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha errato nell'affermare che essa contribuente non aveva dato prova del suo assunto.

Ciò in quanto unitamente al ricorso era stata depositata copia dell'accertamento con adesione e della memoria depositata con cui erano state indicate le aree coperte da macchinari fissi e le superfici esterne utilizzate come viabilità e parcheggio (come tali esenti dalla Tia ai sensi del Reg. comunale, art. 7); inoltre era stata allegata alla memoria una planimetria dei luoghi.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha motivato il rigetto dell'appello sull'assunto che la contribuente non aveva dato prova idonea dello smaltimento in proprio dei rifiuti, laddove tale argomento non era mai stato fatto oggetto di doglianza.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non aver la CTR pronunciato in ordine agli altri motivi di appello che pur erano stati menzionati nella parte narrativa della sentenza.

4. Con il quarto deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR affermato che erano venute meno le lagnanze in merito all'applicabilità dell'Iva, così implicitamente affermando che l'Iva era dovuta, quando, invece, essa contribuente si era specificamente doluta della debenza dell'imposta.

5. Osserva la Corte che con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha indicato la norma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo di quella di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Da ciò non può, tuttavia, farsi derivare l'inammissibilità del ricorso in quanto dal motivo proposto è dato evincere inequivocabilmente che essa intendeva censurare l'insufficiente motivazione della sentenza per non aver la CTR esaminato la documentazione prodotta comprovante la non debenza della Tia relativamente alle aree adibite a manovra e parcheggio, essendosi limitata ad affermare che essa non aveva prodotto una perizia giurata. Invero l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 14026 del 03/08/2012). Va rilevato, poi, che si tratta di sentenza emessa in data antecedente al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il vecchio dettato dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ed il mancato esame di elementi decisivi, qualora la censura non si risolva nella inammissibile mera richiesta di riesame del fatto, rileva ai fini del vizio denunciato. Ora, nel caso che occupa la CTR ha fondato l'affermazione della mancata prova dei fatti in capo alla ricorrente sul fatto che non aveva dedotto prova idonea, senza altra specificazione, e non aveva prodotto perizia giurata, elemento di per se non significativo, omettendo di esaminare i documenti prodotti dalla parte che, in ossequio al principio dell'autosufficienza, sono stati riportati nel ricorso e che, qualora esaminati, avrebbero potuto legittimare la non debenza della tariffa in relazione ad alcune aree. Per tali ragioni il motivo proposto è fondato.

6. Parimenti fondato è il secondo motivo in quanto l'affermazione del fatto che la contribuente non aveva dato prova idonea dello smaltimento in proprio dei rifiuti si appalesa motivazione inconferente, non essendosi la ricorrente doluta di tale circostanza.

7. Anche il terzo motivo è fondato, avuto riguardo al solo profilo della nullità della sentenza per error in procedendo, per non aver la CTR pronunciato in ordine agli ulteriori motivi di appello che pur sono stati menzionati nella parte narrativa della sentenza.

8. Infine è fondato il quarto motivo, posto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5078 del 15/03/2016, è intervenuta a dirimere il contrasto sorto tra diverse sezioni in tema di assoggettabilità all'Iva della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani affermando che la tariffa stessa, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente. Con detta sentenza la Suprema da cui trae beneficio il medesimo contribuente. Con detta sentenza la Suprema Corte ha ravvisato, tra l'altro, il contrasto con il diritto comunitario dell'imposizione dell'Iva laddove tale ordinamento reputa essenziale la gestione dei rifiuti, tanto da addossare sui singoli Stati l'obbligo di adottare le misure necessarie atte a garantire il recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti medesimi (artt. 4, 10, 12 e 13 dir. "008/98 CE), rimettendo alla discrezionalità degli Stati medesimi la determinazione degli oneri correlati ai costi di gestione. Ed ha osservato la Suprema Corte che la circostanza secondo cui tale servizio sia connesso all'esercizio di attività di pubblica autorità trova conforto anche nelle decisioni della Corte di Giustizia risultando da una consolidata giurisprudenza della Corte che le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, ai sensi della sesta Dir., art. 4, comma 1, n. 5, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito dei regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati.

9. L'impugnata decisione va, dunque, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2019

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