Cassazione, sentenza n. 7119 del 13/03/2019

Sentenza n. 7119 del 13/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7119
Data
13/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava accertamenti ICI sostenendo che l’immobile coincidesse con la propria abitazione principale, nonostante la diversità degli indirizzi risultanti dalla documentazione; i giudici di merito avevano escluso che tale identità fosse provata. La Cassazione ha precisato che le deduzioni formulate in appello per contrastare i fatti costitutivi della pretesa non erano nuove eccezioni, ma ha rilevato che la CTR le aveva comunque esaminate e respinte mediante una valutazione probatoria non censurabile come violazione di legge. Poiché spettava alla contribuente provare i presupposti dell’agevolazione, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 ottobre 2013, depositata il 13 febbraio 2013, la CTR del Lazio confermava la sentenza della CTP di Roma n. 277/39/10 che aveva rigettato il ricorso proposto da D.B. avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002, 2003, 2004.

La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, aveva eccepito l'illegittimità degli avvisi per la mancata applicazione all'immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), dell'aliquota ridotta e del relativo beneficio della detrazione per abitazione principale; aveva altresì dedotto che successivamente al 2005 aveva lasciato l'immobile al padre in comodato d'uso.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, osservando che non era stata fornita la prova che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale, nè la prova del comodato d'uso al padre.

Il giudice di appello, sulla deduzione che l'amministrazione finanziaria avesse erroneamente ritenuto l'esistenza di due distinti immobili che portavano i medesimi dati catastali (foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS), sub (OMISSIS)), confermava la sentenza di primo grado, rilevando che, dal certificato di residenza prodotto in atti, la contribuente risultava essere stata residente fino al 14 aprile 2005 in (OMISSIS) e successivamente in (OMISSIS); e che l'asserita identità dell'immobile di (OMISSIS) con quello di (OMISSIS) non era stata provata, trattandosi di indirizzi diversi.

Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate in appello relative all'identità dell'immobile di (OMISSIS) con quello di (OMISSIS) e provate attraverso la produzione di una visura catastale dell'immobile. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva in questo grado di giudizio.

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, premesso che al caso di specie non si applica la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in quanto la CTR aveva dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate in appello relative all'identità dell'immobile di (OMISSIS) con quello di (OMISSIS) e provate attraverso la produzione di una visura dell'immobile.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Nel caso in esame, come correttamente dedotto dalla ricorrente, non si applica la norma di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito in L. n. 134 del 2012, – che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado – in quanto il giudizio di appello è stato introdotto con ricorso depositato il 29 luglio 2011, e quindi anteriormente all'11 settembre 2012 (cfr. Cass. Civ., 11 maggio 2018, n. 11439).

La censura è tuttavia inammissibile sotto un diverso profilo.

In effetti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico ma non limita la possibilità di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico (cfr. Cass. Sez. 6-5, n. 17421 del 30/08/2016); nel caso di specie la contribuente, in sede di appello, attraverso la produzione della visura catastale dalla quale risultava che l'immobile per il quale sono stati emessi gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2002 al 2004, sito in (OMISSIS), riportava le medesime indicazioni castali di quello nel quale era residente negli stessi anni, ha contestato i fatti costitutivi della pretesa del Comune di Roma, fondata sulla circostanza che l'immobile per il quale è stata accertata in rettifica l'applicazione dell'imposta ordinaria in luogo di quella agevolata per la prima abitazione fosse diverso da quello di residenza, nonostante l'identità dei dati catastali.

Senonchè, nel caso in esame la CTR ha esaminato nel merito il motivo di appello superando di fatto l'eccepita inammissibilità; in proposito ha rilevato che le argomentazioni addotte erano infondate, in quanto dalla documentazione prodotta – costituita dal certificato di residenza – risultava che, nel periodo in contestazione, l'abitazione per la quale spettava l'agevolazione era quella di (OMISSIS), abitazione principale, diversa da quella di (OMISSIS), e pertanto l'affermazione dell'identità degli immobili non appariva provata.

La ratio della decisione impugnata va dunque ravvisata in una tipica valutazione probatoria e, quindi, fattuale da parte del giudice di merito; sicchè la stessa non poteva essere censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge. Neppure, tale ratio poteva ricadere nella diversa doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis) atteso l'avvenuto ed argomentato esame della questione da parte del giudice di appello e, più in generale, i rigorosi limiti di sindacato in tale materia dettati dalle SSUU con la sentenza n. 8053/14, alla quale interamente si rinvia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta, con riguardo ai passaggi argomentativi della sentenza, la non corretta disamina del materiale probatorio acquisito, e in particolare della nota di trascrizione del 15 ottobre 1999, relativa all'acquisto di abitazione principale dalla quale risultava che l'immobile, sito in (OMISSIS), non era accora accatastato, nonchè l'erronea applicazione delle regole sostanziali e processuali in materia di prova.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 21/02/2018, n. 4241).

Inoltre "per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"" (Cass. Sez. Un. 16598/2016).

Nel caso di specie, premesso che "in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione" (Sez. 5, n. 21406/2012), la CTR ha attribuito valore probante al certificato di residenza dal quale risulta che la ricorrente, negli anni in contestazione, era residente in (OMISSIS) e non già in (OMISSIS), in quanto l'abitazione principale si presume coincidere con la residenza anagrafica al D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 2, e tale valutazione, risolvendosi in una richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, per quanto in precedenza esplicitato, non è censurabile in sede di legittimità.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2019

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