Cassazione, sentenza n. 7252 del 14/03/2019

Sentenza n. 7252 del 14/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7252
Data
14/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento TIA 2005 relativo a un’officina: in sede di rinvio la CTR aveva escluso la quota variabile per le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, oltre a sanzioni, interessi e IVA, mantenendo dovuta la quota fissa. Nel giudizio di legittimità la società affidataria del servizio ha rinunciato al ricorso, dando atto dell’intervenuta conciliazione della lite. La Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio e non ha statuito sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. B.L., titolare dell'impresa individuale avente ad oggetto attività di officina per la riparazione autoveicoli e camion, proponeva ricorso nei confronti della A. spa (affidataria del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per conto del Comune di Capannori) avverso l'atto di accertamento TIA nr (OMISSIS) relativo all'anno di imposta 2005.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca respingeva la domanda e la Commissione Regionale Tributaria della Toscana rigettava l'appello ritenendo indeterminata e non provata la domanda; la Corte di Cassazione, sul ricorso del contribuente, cassava con rinvio.

3. La CTR in sede di rinvio dichiarava non dovuta la parte variabile della TIA relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, nè le sanzioni e gli interessi, ferma restando la debenza della parte fissa osservando a) che risultava provato lo smaltimento da parte B.L. dei rifiuti speciali e pertanto il ricorrente era tenuto alla corresponsione dell'onere fisso e non quello variabile; c) che l'Iva era stata indebitamente applicata in ragione della natura tributaria TIA come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sent. 238/2009.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione A. spa affidandosi a sette motivi. B.L. non si è costituita.

Motivi della decisione

1. A. spa, a mezzo del Presidente e legale rappresentante, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese dando atto che, nelle more del giudizio, le parti hanno conciliato la lite pendente.

2. Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio. Nulla è da statuire sulle spese processuali non essendosi la controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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