Cassazione, sentenza n. 7125 del 13/03/2019

Sentenza n. 7125 del 13/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7125
Data
13/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva su una cartella TIA del 2006, annullata in primo grado per la riduzione collegata al recupero dei rifiuti e per l’esclusione dell’IVA; la CTR aveva confermato richiamando integralmente la decisione precedente. La Cassazione ha ritenuto meramente apparente tale motivazione, poiché il giudice d’appello non aveva esaminato autonomamente i motivi di gravame né reso comprensibile il percorso decisionale. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza, l’ha cassata e ha rinviato a un’altra sezione della CTR anche per le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La soc. N. srl, proprietaria di uno stabilimento per la produzione e il confezionamento di vernici e di solventi posto in comune di Capannori (Lu), proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa alla T.I.A. anno 2006 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca in accoglimento del ricorso annullava l'impugnata cartella esattoriale ravvisando il diritto della società ricorrente alla riduzione della quota variabile della TIA per aver dimostrato l'avviamento al recupero dei rifiuti da essa prodotti e non ritenendo dovuta, stante la natura di tributo della TIA, la somma richiesta dalla società incaricata della gestione del servizio a titolo di Iva.

3. Sull'appello interposto dal Comune, la Commissione Regionale Tributaria della Toscana con sentenza del 14.10.2010 respingeva l'appello compensando le spese con la seguente motivazione "il Collegio sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti, ritiene di condividere totalmente quanto deciso dai Giudici di prime cure e, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio".

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione A. spa affidandosi a cinque motivi. N. srl non si è costituita.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 4, e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo la motivazione basata sul non consentito mero richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado.

1.1. Con la seconda censura viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., nn 4 e 5, e art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto vi sarebbe un insanabile contrasto nella motivazione della sentenza di primo grado integralmente recepita dall' impugnata pronuncia tra la motivazione che riconosce al contribuente il diritto alla riduzione dell'importo della pretesa fiscale e il dispositivo che annulla in toto la cartella esattoriale.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 15, e Reg. Comunale per l'applicazione della TIA, artt. 31, 34, 35, approvato dal Comune di Capannori il 10.2.2005 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR, sempre richiamandosi interamente alla sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto non corretta l'iscrizione a ruolo operata da Equitalia.

1.4 Il quarto motivo si articola in tre sottodistinti motivi di doglianza trattati congiuntamente stante la loro intima connessione: vengono denunciati: a) con il primo sottomotivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 238, 193 e 195, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, nonchè del Reg. del Comune di Capannori, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) con il secondo violazione e falsa applicazione del relativo onere probatorio nonchè insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5; c) con il terzo violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4.

1.5 Con il quinto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, art. 6, comma 13, 5 e D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, con riferimento al mancato assoggettamento ad Iva della TIA in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 27112/2018, 20648/2015) "deve considerarsi nulla ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello".

E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione".

2.2 Nella fattispecie, pur essendo state riportate nella narrativa dell'impugnata sentenza in maniera sintetica le critiche mosse da A. spa alla pronuncia di primo grado, la CTR si è limitata a motivare per relationem alla sentenza della CTP di Lucca senza la benchè minima disamina dei motivi di appello rendendo impossibile apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi contenuta nella sentenza di primo grado.

2.3 Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti tutti gli altri motivi 4. In base alle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2019

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