Cassazione, sentenza n. 7250 del 14/03/2019

Sentenza n. 7250 del 14/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7250
Data
14/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi TARSU/TIA 2006-2009 per uno stabilimento di lavorazione del legno, annullati dai giudici di merito perché la contribuente aveva dimostrato lo smaltimento tramite terzi dei rifiuti speciali assimilati e il gestore non aveva provato ulteriori rifiuti urbani, salvo quelli prodotti nei locali di servizio. La Cassazione ha affermato che lo smaltimento in proprio provato dà diritto alla riduzione tariffaria e che la contestazione sull’idoneità dei documenti investiva la valutazione delle prove, non la violazione normativa dedotta. Ha pertanto rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. A. spa – società di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU) – propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 64/17 del 13 gennaio 2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento TARSU/TIA 2006-2009 notificati alla P. & B. snc, in relazione allo stabilimento di lavorazione del legno da quest'ultima detenuto.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha osservato che: – la società contribuente aveva dimostrato di smaltire i propri rifiuti speciali assimilati (scarti di legno) tramite ditte terze specializzate, anche in considerazione del fatto che A. non disponeva di mezzi idonei allo scopo; – A., per contro, non aveva provato che la società producesse anche rifiuti urbani diversi da quelli speciali, salvo che per le "superfici aziendali destinate ad uffici, bagni, spogliatoi e disimpegni". Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla società intimata. La società ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con l'unico motivo di ricorso A. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21, 49, (decreto Ronchi), nonchè art. 2697 c.c., e Reg. Tia del Comune di Capannori, art. 22, approvato con Delib. consiliare 28 aprile 2006, n. 15, (e successive modifiche). Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto provato dalla società il diritto alla riduzione della tariffa variabile del tributo, nonostante che si trattasse di rifiuti assimilati agli urbani (Delib. di assimilazione n. 28 del 2004), e che la società avesse offerto la prova dello smaltimento in proprio mediante una autocertificazione con allegati modelli di verifica (c.d. MUD ex L. n. 70 del 1994) in realtà relativi ad annualità precedenti (2001/2003), così come da A. eccepito fin dal primo grado di giudizio.

p. 2.2 Il motivo non può trovare accoglimento.

Si tratta infatti di una censura di natura esclusivamente normativa, là dove non risulta che la commissione tributaria regionale abbia violato la regola generale sul riparto dell'onere della prova (da essa posta correttamente a carico della società contribuente), nè la disciplina speciale secondo cui la prova – così ravvisata – dello smaltimento in proprio di rifiuti speciali assimilati agli urbani determina il diritto del contribuente ad ottenere una riduzione tariffaria (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21).

E', anzi, proprio nel fare applicazione di tale disciplina che la CTR è giunta ad affermare la illegittimità degli avvisi di accertamento opposti che di tale riduzione tariffaria non tenevano conto.

Altro è a dire che il giudice di appello si sarebbe erroneamente basato, nella formazione di tale convincimento, su documenti non pertinenti e, pertanto, probatoriamente inidonei.

E' infatti evidente che tale profilo, concernente un'attività di valutazione probatoria delle risultanze istruttorie di per sè riservata al giudice di merito, doveva al più essere adeguatamente censurato alla luce della "nuova" disciplina dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; vale a dire, in termini di "omesso esame" di un fatto decisivo di causa (ma pur sempre nei rigorosi limiti tracciati da Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, ed innumerevoli altre). Fatto decisivo qui costituito appunto dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati, vale a dire da un elemento della fattispecie concreta che il giudice di merito, lungi dall'omettere, ha invece comunque esaminato e ritenuto dimostrato, sebbene sulla base di documenti concernenti l'analoga attività di smaltimento in proprio svolta dalla società nelle annualità precedenti a quelle dedotte in giudizio, nonchè della ritenuta inidoneità del servizio comunale alla gestione specifica.

Così come posta nell'unico motivo di ricorso, pertanto, la censura appare mal indirizzata.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della società intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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