Cassazione, sentenza n. 7946 del 21/03/2019
Sentenza n. 7946 del 21/03/2019
L’Amministrazione aveva imputato a una società e ai suoi soci i proventi della cessione di immobili realizzata dopo la trasformazione, la cessione delle quote e il mutamento della ragione sociale, ravvisando un’interposizione soggettiva. La Cassazione ha osservato che tali vicende non estinguono la società né creano due soggetti distinti: la continuità societaria, confermata anche dal mantenimento della stessa partita IVA, esclude il presupposto dell’interposizione e rende errata l’individuazione del destinatario della pretesa. Accolti il primo e l’ottavo motivo, ha cassato e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario dei contribuenti.
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